Qualcuno si ricorda e magari sa indicare il riferimento normativo della superficia minima accatastabile
Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile, che nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre reddito proprio.
Se l'immobile è atto a produrre un reddito proprio, scatta l'obbligo dell'accatastamento.
I fabbricati non obbligatoriamente soggetti ad accatastamento, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, e che non costituiscono oggetto di inventariazione secondo l'art. 3 comma 3 del D.M. 28/1998 sono:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante su suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili di altezza utile inferiore a 1,8 m, purché di volumetria inferiore a 150 m cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.