gili1973

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Salve a tutti,
ho cercato in vano da molto tempo una risposta ma nessuno sa darmi una certezza o una legge ben precisa che soddisfi l mia richiesta; ho quattro appartamentini che affitto nel periodo estivo, rilascio la ricevuta, tutto in forma privata, la polizia non può registrare le mie presenze poichè sono un privato, incorro in qualche guaio o è tutto in regola e posso continuare anche apubblicizare le mie case vacanze???
non vorrei esercitare in forma imprenditoriale.
 

Architetto

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Professionista
Per essere pienamente in regola, anche in forma privata, ogni contratto d'affitto dovresti registrarlo, così sarai tranquillo ed a posto con le norme sulla locazione di immobili...;)
 

Valeria Morselli

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Privato Cittadino
Per affitti di case vacanza di periodo inferiore ai trenta giorni non c'è obbligo di registrazione del contratto, né di fare comunicazione alla questura a meno che gli inquilini non siano cittadini al di fuori dell'UE. :)
 

Gi79

Membro Attivo
Privato Cittadino
Per affitti di case vacanza di periodo inferiore ai trenta giorni non c'è obbligo di registrazione del contratto, né di fare comunicazione alla questura a meno che gli inquilini non siano cittadini al di fuori dell'UE. :)

io compilo le schedine di p.s. anche per i cittadini dell UE, due anni fa avevo letto sul giornale che nn serviva, ma per evitare brutte sorprese continuo a farlo.. hai qualche riferimento normativo al riguardo??

in friuli bisogna fare la classificazione degli appartamenti..
 

Valeria Morselli

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Privato Cittadino
Risposta

Questa è la normativa:

Decreto legge 21.03.1978, n. 59, conv. in legge 18.05.1978, n. 191
Articolo 12 - Comunicazioni del locatario di immobili


"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo
superiore a un mese
, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di
comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della
persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di
riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."

"ATTENZIONE: la cessione di fabbricato va presentata in caso di
compravendita o locazione di immobile o comunque la cessione del
godimento dell’immobile per un tempo superiore a un mese (NON VA
PRESENTATA PER UTILIZZO PER UN TEMPO INFERIORE A UN MESE
)."

"Se il fabbricato viene ceduto a cittadino straniero:
 Nel caso di ospitalità, il cittadino italiano o straniero che ospita a titolo
gratuito un cittadino straniero è tenuto ad effettuare la comunicazione in
base all'art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 a mezzo
R/R e di trattenere una delle copie previste alla quale allegare la ricevuta
postale della raccomandata.
Nel caso in cui uno straniero extracomunitario venga ospitato per un
periodo superiore a un mese, si applica la lex specialis, ossia la
disposizione prevista dall’articolo 7, decreto legislativo 286/98: per cui è
obbligatorio presentare la comunicazione prevista da tale norma, che
richiede la sola condizione dello status di straniero, a prescindere dal
periodo di permanenza nell’abitazione (più o meno di un mese)
.
Alla comunicazione deve essere allegato fotocopia del permesso di
soggiorno o del passaporto, e la fotocopia del contratto di locazione o
compravendita registrato."
 

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