giocot

Membro Attivo
Professionista
Buonasera
sono nuovo del forum e non sono geometra;
vorrei capire una cosa: ho chiesto al professionista a cui mi affido abitualmente , di presentare la pratica di successione relativa al decesso di mia madre. E' venuto fuori che sono stati omessi alcuni cespiti, in quanto lui mi dice che ha fatto la ricerca con il nome presente nel certificato di morte (es Rossi Grazia Maria ) mentre i cespiti che sono stati omessi sono intestati ad un nome simile ma sempre con lo stesso Codice Fiscale.
Ora io mi domando: come è possibile fare tali ricerche per nome e non per codice fiscale ??
di solito voi come Vi comportate per fare questi tipi di ricerche ? non esiste la ricerca per codice fiscale?
spero
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Si: esiste la possibilità di fare la ricerca, primariamente per codice fiscale, ed in alternativa, per nominativo.
Ad esempio tutti i cittadini che chiedono la abilitazione (gratuita) a fiscoonline, accedono alla propria posizione catastale attraverso il CF. Solo i professionisti con accesso completo alle banche dati catastali, possono fare interrogazioni a partire dal nominativo, o immobile, ecc.

La Denuncia è già stata presentata? Sei ancora in tempo ad inoltrare una denuncia integrativa?

Il comportamento del cosiddetto "professionista" è piuttosto censurabile: senza esserlo, avrei fatto le due ricerche incrociate: Decisamente più affidabile la ricerca per codice fiscale: quella per nominativo può riservare sorprese/lacune; pensa a chi ha nomi doppi, tipo Piercarlo o Giancarlo, che a volte compaiono scritti disgiunti: Pier Carlo, Gian Carlo: per i data base sono soggetti diversi. L'unico strumento che li accomuna è il codice fiscale .
Quando sorgono queste discrepanze, l'unico soggetto in grado di orientare il professionista, è il committente.
 

giocot

Membro Attivo
Professionista
Grazie per la tua risposta
Si la Successione è già stata presentata da circa un paio di mesi ..(già pagato tutto.. imposte-bolli e anche il professionista)
da quello che ho letto, mi sembra che, non essendo passato un anno dal decesso, posso fare una successione sostitutiva, però non so se e quante imposte dovrò ripagare !! tu sai come funziona in questi casi ?
grazie
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
E' venuto fuori che sono stati omessi alcuni cespiti, in quanto lui mi dice che ha fatto la ricerca con il nome presente nel certificato di morte (es Rossi Grazia Maria ) mentre i cespiti che sono stati omessi sono intestati ad un nome simile ma sempre con lo stesso Codice Fiscale.

di solito voi come Vi comportate per fare questi tipi di ricerche ?
non esiste la ricerca per codice fiscale?
ma perché parli ripetutamente di "ricerca" riferendoti a delle proprietà ?
delle proprietà, immobili. o altro NON hai gli atti (rogito) che ne attestano chi ne sia il proprietario ?
dovevi consegnare i rogiti, dai quali successivamente sarebbero state eseguite le visure per qualificarne, all'odierno, le rendite catastali .........
la visura mica serve a qualificarne il proprietario !!

a mio avviso il professionista non ha colpa se in catasto vi sono degli errori di codice fiscale di nominativi o di quant'altro ........è il committente che gli deve qualificare quali immobili siano di proprietà e che quindi vanno in successione !!!!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
posso fare una successione sostitutiva, però non so se e quante imposte dovrò ripagare !! tu sai come funziona in questi casi ?
No: ma credo che sul sito delle entrate o in rete troverai indicazioni. Prova nelle istruzioni del modello/SW successioni. Non credo scattino doppioni di imposte, ma solo integrazioni sui cespiti mancanti. Eventualmente si replicheranno i balzelli "minori", tipo bolli e diritti di conservatoria (di fatto generano un nuovo accesso)

Attento: non sono sicuro che sia richiesta una dichiarazione sostitutiva: concettualmente se non si devono correggere errori, propenderei per una dichiarazione integrativa

Verifica se nella modulistica viene data questa possibilità: in analogia alla dichiarazione Redditi. E' bene cioè impostarla nella forma prescritta.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Attento: non sono sicuro che sia richiesta una dichiarazione sostitutiva: concettualmente se non si devono correggere errori, propenderei per una dichiarazione integrativa
Ha ragione: è sempre sostitutiva: leggi a pag 11-12 ecc delle istruzioni della AdE di cui riporto un brano. La tipologia è differenziata coi codici 1-2-3

È utile precisare che la “dichiarazione sostitutiva” deve essere utilizzata anche per modificare o integrare la precedente dichiarazione e quindi deve essere presentata nel caso in cui: • occorre inserire nell’asse ereditario altri beni che non sono stati indicati nella dichiarazione principale; • sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione delle imposte in misura superiore (ad esclusione dei casi in cui successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione sopravviene la erogazione di rimborsi fiscali, nonché nei casi previsti in materia di alienazione di beni culturali – art. 13, comma 4 del TUS). Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 28, c.7 del TUS, il contribuente era esonerato dalla presentazione della dichiarazione, in quanto l’attivo ereditario non comprendeva beni immobili ed aveva un valore inferiore o uguale a 100.000 euro, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione qualora il rimborso fiscale faccia superare tale soglia d’esonero. In questo caso i termini di presentazione decorrono dalla comunicazione del rimborso. • si presenta la necessità di modificare i dati identificativi degli eredi, degli immobili, il loro valore, la misura delle quote e/o i diritti. N.B. La dichiarazione sostitutiva sostituisce integralmente la precedente dichiarazione, pertanto devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica. Tale dichiarazione può essere inviata telematicamente solo dal dichiarante che ha presentato la precedente dichiarazione che si intende sostituire. Al legatario è data la possibilità di inviare direttamente da casa la dichiarazione in via telematica in relazione all’oggetto del proprio legato, essa costituirà una “prima dichiarazione”, pertanto non sostituirà quella che eventualmente è stata precedentemente presentata da un altro soggetto.

 

giocot

Membro Attivo
Professionista
Grazie Bastimento ..
se ho ben visto però non dice nulla relativamente alla spese per la "sostitutiva", che al momento è quello che mi preme di più e mi fa girar le b..le
era MOOOLTO meglio se facevo tutto da me .. sono stato veramente un pollo
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non credo che faccia riversare quanto gia versato.....: ma non si sa mai. Se hai dimestichezza col PC e sei abilitato a fiscoonline puoi provare a simulare la dichiarazione sostitutiva con il SW (SUC13 mi pare).
Se no prova a telefonare o inviare una mail al nr o indirizzo di assistenza chiedendo come imputare quanto già versato.
Che ti dice al riguardo il .... professionista?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Sulle istruzioni, sempre a pag. 12 ho trovato questo
N.B. In tutte le tre ipotesi descritte occorre riportare gli estremi di registrazione della prima dichiarazione di successione (Anno, Volume e Numero) che si intende sostituire.
Nel caso in cui il contribuente si accorga di errori materiali di compilazione, essenziali ai fini della trascrizione e/o della voltura, prima della sottoscrizione e dell’invio della richiesta di trascrizione da parte dell’ufficio incaricato della lavorazione, potrà correggere tali errori presentando, presso tale ufficio, una dichiarazione sostitutiva cod.1, versando esclusivamente l’imposta di bollo e i tributi speciali in caso di richiesta dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.

Poi a pag. 39
Rigo EF6 - Imposta ipotecaria già versata La compilazione di questo rigo è riservata ai casi di presentazione di una dichiarazione sostitutiva (cod. 1 o 2 nella casella “dichiarazione sostitutiva” del frontespizio). Va riportata l’imposta ipotecaria già versata con la precedente dichiarazione presentata per la stessa successione (rigo EF8 della dichiarazione che si intende sostituire).

a pag. 40
Rigo EF8 - Imposta ipotecaria da versare Riportare la differenza dei righi EF5, EF6 ed EF7. L’importo da indicare non può essere negativo, nel caso ricondurlo a zero. Se l’importo indicato in EF7 è maggiore della differenza tra EF5 ed EF6, tale maggior valore può essere riportato nel rigo EF13 per diminuire in misura corrispondente l’imposta catastale da versare. In presenza di dichiarazione sostitutiva che comporta nuove formalità di trascrizione (codice 1 nella casella “dichiarazione sostitutiva” del frontespizio), l’imposta ipotecaria da versare non può essere inferiore alla misura fissa; pertanto se dalla differenza dei righi EF5, EF6 ed EF7 risulta un importo inferiore all’imposta fissa (pari a 200 euro), occorre comunque indicare l’imposta minima pari a 200 euro. Effettuate le possibili compensazioni (d’imposta ipotecaria e catastale), l’eventuale eccedenza d’imposta già versata con la dichiarazione che si intende sostituire può essere chiesta a rimborso presso l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione, mediante istanza. L’istanza di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. In alternativa è possibile scomputare tale maggiore importo dall’imposta di successione risultante dalla successiva liquidazione effettuata dall’ufficio.

e così di seguito per le imposte catastali
pag. 41
Rigo EF12 - Imposta catastale già versata La compilazione di questo rigo è riservata ai casi di presentazione di una dichiarazione sostitutiva (cod. 1 o 2 nella casella “dichiarazione sostitutiva” del frontespizio). Va riportata l’imposta catastale già versata, per la stessa successione, nelle precedenti dichiarazioni (rigo EF14 della dichiarazione che si intende sostituire).
Rigo EF14 - Imposta catastale da versare Riportare la differenza dei righi EF11, EF12 ed EF13

Per quannto riguarda la tassa ipotecaria (tributi minori) pag 41
Nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva: • Se nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’, presente nel quadro Dati Generali, è stato indicato il codice ‘1’, indicare solo il numero delle circoscrizioni di pubblicità immobiliare relative agli immobili interessati dalle nuove trascrizioni che devono essere effettuate a seguito delle modifiche alla dichiarazione precedentemente presentata e da sostituire; • Se nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’, presente nel quadro Dati Generali, è stato indicato il codice ‘2’ o ‘3’, il campo non deve essere compilato.

e così di seguito: (ho fatto una ricerca di "sostitutiva" sul le istruzioni fascicolo 1 del modello.

Direi che puoi stare tranquillo: in tutti i casi finora esaminati viene chiesto quanto in precedenza già versato, e calcola la differenza; non so cosa succeda se la differenza fosse a tuo favore, ma non è il tuo caso, quindi .... stai sereno ....
 

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