tonymanero23

Membro Junior
Agente Immobiliare
Buonasera a tutti, avrei un quesito forse più da commercialista che da questo forum, spero che riuscirete ad aiutarmi;

Ho preso il patentino un mese fa, dal 2012 vorrei iniziare la professione e regolarizzarmi. (ho fatto 6 mesi di tirocinio che mi finiranno il 23 Dicembre)

Lavoro in un'agenzia e stiamo cercando la migliore soluzione vi elenco;

-Ditta individuale
-Lavoro quasi sempre metà giornata perchè sto studiando anche

Fino ad ora ho avuto un rimborso spese, da ora in avanti andrei a percentuale un 5% sul fatturato della ditta + 30% per ogni operazione conclusa. Come lo vedete?

Beh la mia intenzione era di aprire una P.IVA con regime agevolato, e come imposte avrei 3.200 INPS (stando sotto i 15.000 e sicuramente ci starò) + 5% di sostitutiva.

Vorrei sapere se c'è la possibilità di evitare di aprire partita IVA, in queste condizioni (crisi+studio) ho paura di non farcela a tenerla aperta e doverla chiudere rinuciando poi in un futuro al regime agevolato.
Magari con iscrizione all'albo e fare fattura occasionale, che io potrei anche rientrare nei 5.000euro se non ho grosse spese.

Un saluto.
 

alessandro66

Membro Senior
Privato Cittadino
La partita IVA è obbligatoria e la devi avere per la DIA...o rinunci al regime agevolato che prevede l'INPS fissa oppure rischi....comunque è meglio sentire il commercialista...meglio di lui...
 

tonymanero23

Membro Junior
Agente Immobiliare
Mi iscriverei al ruolo, la P.IVA per fatturare come prestazione occasionale non è obbligatoria, si fa la fattura con la ritenuta di acconto.
Potrei fare la fattura a fine anno dell'importo totale? mettiamo che mi dia un fisso di 400euro il mese, senza % delle vendite. Fatturo 4920euro a fine anno, ci calcolo la ritenuta del 23% sul 50% quindi 568.8 euro. Mi rimangono puliti circa 360euro al mese. Lo potrei fare? Lo faccio più che altro per imparare, per me andrebbe bene un rimborso spese, però al contempo vorrei essere qualificato come agente. Voglio essere regolare.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Per un agente immobiliare E' OBBLIGATORIO essere iscritti alla Camera di Commercio,:rabbia: quindi é obbligatorio avere la partita IVA.:rabbia: Non si può fare lavoro occasionale senza partita IVA:rabbia: e anche se si potesse, ( sembra che ogni Camera di Commercio fa quello che gli pare!):rabbia: dopo qualche anno non si può più stare nei regimi dei minimi e intervengono gli studi di settore. :triste:
Non ti rimane altro che una collaborazione con una agenzia immobiliare.:confuso:
 

tonymanero23

Membro Junior
Agente Immobiliare
Scusa Limpida, ma io sono stato in Camera di Commercio e mi hanno detto che si può fare l'iscrizione al ruolo senza avere P.IVA, proprio perchè appunto una persona può farlo occasionalmente. Che è poi il mio caso.

Dopo aver visto le varie spese che mi comporta una P.IVA ho deciso di dare priorità allo studio, e quando mi capita concludere qualche locazione.

Pensavo di fatturare col codice fiscale con ritenuta del 20% all'agenzia con cui collaboro.. magari fatturo ogni 2 mesi, tanto non supererò sicuramente i 5.000euro. E se un cliente vuol fare il controllo online, cosa giustissima, io risulto scritto al ruolo e opero occasionalmente.
Non faccio niente di illecito, evito solo di aprire P.IVA dato che non riuscirei a coprire le spese di Inps e imposte.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non mi devi convincere sulle tue motivazioni che sono giustissime, piuttosto, la tua risposta mi conferma che ogni Camera di commercio fa quello che vuole. Facciamo così, se fai lavoro occasionale e la Camera di Commercio di Pisa ti autorizza,( ma deve essere scritto da qualche parte!), mi fai un favore se mi allunghi la documentazione così avrò gli estremi legali per fare altrettanto.:ok:
 

tonymanero23

Membro Junior
Agente Immobiliare
Sono originario di Pisa ma non opero a Pisa, ma bensì a Grosseto. Io non credo che mi forniscano niente, ma bensì mi fanno procedere all'iscrizione, e con quella io potrei operare occasionalmente.

In ogni caso devo informarmi sul discorso della dichiarazione, dato che io non ho nessun reddito, come funziona nel dichiararlo..

Comunque sia ci si può iscrivere in qualsiasi camera di commercio, tanto l'abilitazione è a livello nazionale.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
È ammesso il lavoro occasionale ma con le regole attuali comunque, in caso di compravendita di immobile, è necessario davanti al notaio esibire che si è AI, dimostrare che l'assicurazione obbligatoria è in essere, oltre
al fatto che la CCIAA di Venezia richiede che i moduli/formulari utilizzati siano precedentemente depositati/comunicati.
Da un punto di vista fiscale:
Legge Biagi che tradotto significa 4.000,00 euro di imponibile e 1.000,00 di r.a. totale.
In sostanza se si vende 1 solo immobile prendendo la % da entrambi si può superare il suddetto importo e quindi diviene necessario l'apertura della P.IVA.

Il punto che a mio avviso crea non poca confusione è il Decreto Lgs. n. 2272 del 2007 che abroga l'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e prevede l'obbligo di una dichiarazione di inizio di attività per esercitare l'attività di mediazione senza fare riferimento alcuno al lavoro occasionale/saltuario. Quindi la legge Biagi centra poco ma anche si, infatti sussistono i famosi 30 gg per la comunicazione alla Camera di Commercio con aperture di posizioni varie ...... e se si supera l'importo complessivo cmq. diviene obbligatorio!
:occhi_al_cielo:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Disposizioni di attuazione ex art. 80 decreto legislativo n. 59/2010 .
In riferimento all’art. 12 (mediazione occasionale)
Nel condividere l’intenzione di “scoraggiare”, per il tramite di quanto previsto dall’art. 12 , l’esercizio
dell’attività in forma occasionale, si suggerisce di limitare ulteriormente lo svolgimento di tale tipologia
di attività, riducendo da 120 a 60 giorni il periodo di attività, da potersi effettuare, inoltre, una sola
volta nell’arco di quattro anni.
Conseguentemente l’articolo andrebbe riformulato nei seguenti termini:
“1. Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non
superiore a 60 GIORNI ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica
che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e del
rispetto degli obblighi di legge sulla mediazione.
2. La segnalazione dell’avvio dell’attività di cui al comma 1 è effettuata per via telematica mediante
compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA - MOC” del modello “MEDIATORI”,
nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività.
2BIS. Tale segnalazione non può essere presentata più di una volta nell’arco di quattro anni “:rabbia:
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Disposizioni di attuazione ex art. 80 decreto legislativo n. 59/2010 .
In riferimento all’art. 12 (mediazione occasionale)
Nel condividere l’intenzione di “scoraggiare”, per il tramite di quanto previsto dall’art. 12 , l’esercizio
dell’attività in forma occasionale, si suggerisce di limitare ulteriormente lo svolgimento di tale tipologia
di attività, riducendo da 120 a 60 giorni il periodo di attività, da potersi effettuare, inoltre, una sola
volta nell’arco di quattro anni.
Conseguentemente l’articolo andrebbe riformulato nei seguenti termini:
“1. Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non
superiore a 60 GIORNI ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica
che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e del
rispetto degli obblighi di legge sulla mediazione.
2. La segnalazione dell’avvio dell’attività di cui al comma 1 è effettuata per via telematica mediante
compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA - MOC” del modello “MEDIATORI”,
nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività.
2BIS. Tale segnalazione non può essere presentata più di una volta nell’arco di quattro anni “:rabbia:
Ho letto gli articoli del D.Lgs. e l'art. 73(Attività di intermediazione commerciale e di affari):

1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.
 

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