mvismara

Nuovo Iscritto
Vorrei porre a chi fosse interessato all'argomento un interrogativo di non facile risposta, considerando il fatto che dopo una lunga ricerca in internet ho incontarto solo un caso simile al mio.
A luglio 2006 ho acquistato un appartamento usufruendo delle agevolazioni relative alla prima casa e nello stesso anno vi trasferisco la residenza.
A settembre del 2009 mi trasferisco all'estero (Brasile) in maniera definitiva (trasferendo anche la residenza), in quanto a maggio 2009 mi sono sposata con un cittadino Brasiliano.
A luglio di quest'anno (2009) ho venduto la casa (a 3 anni dall'acquisto dell'appartamento), quindi prima dei 5 anni dall'acquisto iniziale.
Come dicevo prima in internet ho trovato solo un caso simile al mio, quello del CNN, Quesito n. 221/2008, “Decadenza agevolazioni prima casa per rivendita infraquinquennale e acquisto entro l’anno di immobile sito all’estero”.
Ora la mia intenzione è di riacquistare entro un anno altro immobile, nella città dove ora abito del Brasile, da adibire a propria abitazione principale.
Pertanto mi sono posta il quesito se incorro ugualmente nella decadenza delle agevolazioni prima casa.
Secondo voi potrei evitandare in concreto la decadenza delle agevolazioni “prima casa”?
Posso avvalendomi della "causa di forza maggiore" caratterizzata dall’imprevedibilità e inevitabilità, dovuta al congiungimento matrimoniale con coniuge straniero e conseguente trasferimento della residenza in uno stato estero, riacquistare entro un anno dall’alienazione della prima casa altro immobile sito in Brasile da adibire a propria abitazione principale?
 

barsotti armando

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Agenzia Entrate Circolare 31E del 7 giugno 2010 estratto :
3.2 Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale
Quesito: Un contribuente riferisce di aver acquistato un immobile in Italia
godendo del trattamento di favore riservato agli atti di acquisto della “prima
casa” e di volerlo rivendere, entro cinque anni, in vista del trasferimento della
propria residenza principale in Francia.
Chiede di conoscere se l’acquisto di un immobile abitativo in Francia, entro un
anno dalla vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”,
consenta di evitare la decadenza dal beneficio di cui al comma 4, della nota IIbis)
all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR.
Risposta: Come ricordato, si decade dalle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi
“…di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati
con i benefici…prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto”.
La decadenza viene esclusa “…nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda
all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
In base anche quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella ricordata
Ordinanza n. 46 del 9 febbraio 2009, tale previsione costituisce una eccezione
alla regola della decadenza dai benefici “prima casa” in caso di vendita
infraquinquennale dell’immobile, eccezione che può trovare applicazione solo
nell’ipotesi in cui l’immobile, oggetto del riacquisto, venga adibito ad abitazione
principale del contribuente.
La riportata disposizione conferisce, infatti, primaria rilevanza a tale requisito, la
cui sussistenza deve essere verificata ai fini della esclusione della regola
decadenziale.
Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale condizione, deve ritenersi che anche
nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato sia situato in uno Stato estero non si
decade dall’agevolazione, semprechè sussistano strumenti di cooperazione
amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi
acquistato sia stato adibito a dimora abituale.
 

denisdebonis

Nuovo Iscritto
Con Il Brasile è ammesso il riacquisto entro l'anno della prima casa senza perdita dei benefici per aver venduto entro il quinquennio ?

Iscrizione AIRE, e contratto tradotto e consolarizzato sono documenti validi a comprovare il diritto di rientrare nei requisiti di cui alla circolare 31 E ?

Grazie
 

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