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Come si esercita il diritto di prelazione agraria
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Testo
<blockquote data-quote="SALVES" data-source="post: 222902" data-attributes="member: 29304"><p><span style="font-family: 'Arial'">Il diritto di prelazione consiste nel <strong>diritto di essere preferiti</strong> ad altri per l’acquisto di un terreno agricolo, quando il proprietario decide di venderlo. Il diritto di prelazione spetta anzitutto al <strong>coltivatore diretto (o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita</strong> <em>(art. 8 della legge 590/1965)</em>. Solo se il terreno non è affittato a un coltivatore diretto (o società agricola), hanno invece il diritto di prelazione i <strong>coltivatori diretti (o società agricole in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) proprietari di terreni confinanti </strong><em>(art. 7 della legge 817/1971)</em>. In entrambi i casi non hanno diritto alla prelazione gli imprenditori agricoli professionali. </span></p><p></p><p><span style="font-family: 'Arial'">Per consentire l’esercizio della prelazione, il proprietario che intende vendere il terreno è tenuto a <strong>notificare la proposta di vendita</strong>, con lettera raccomandata, all’affittuario o ai confinanti, allegando il contratto preliminare di compravendita (compromesso) contenente il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni stabilite per la cessione. Il destinatario della notifica ha <strong>trenta giorni</strong> di tempo per esercitare il diritto di prelazione.</span></p><p> </p><p>Ciao salves</p><p> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SALVES, post: 222902, member: 29304"] [FONT=Arial]Il diritto di prelazione consiste nel [B]diritto di essere preferiti[/B] ad altri per l’acquisto di un terreno agricolo, quando il proprietario decide di venderlo. Il diritto di prelazione spetta anzitutto al [B]coltivatore diretto (o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita[/B] [I](art. 8 della legge 590/1965)[/I]. Solo se il terreno non è affittato a un coltivatore diretto (o società agricola), hanno invece il diritto di prelazione i [B]coltivatori diretti (o società agricole in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) proprietari di terreni confinanti [/B][I](art. 7 della legge 817/1971)[/I]. In entrambi i casi non hanno diritto alla prelazione gli imprenditori agricoli professionali. [/FONT] [FONT=Arial][/FONT] [FONT=Arial]Per consentire l’esercizio della prelazione, il proprietario che intende vendere il terreno è tenuto a [B]notificare la proposta di vendita[/B], con lettera raccomandata, all’affittuario o ai confinanti, allegando il contratto preliminare di compravendita (compromesso) contenente il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni stabilite per la cessione. Il destinatario della notifica ha [B]trenta giorni[/B] di tempo per esercitare il diritto di prelazione.[/FONT] Ciao salves [FONT=Arial][/FONT] [/QUOTE]
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