La detrazione dell’imposta lorda pari al 55% riguarda solo gli interventi su edifici esistenti di qualunque destinazione d’uso. La prova dell’esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI.
Gli edifici inoltre, secondo l’Art.2 della Circolare 31/05/07:
- devono essere già dotati di impianto di riscaldamento
(Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare ≥ 15kW.)
- devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare.
Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione
fiscale del 36%, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
■ in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per
la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente;
■ per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto
l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”;
■ se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello
stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto
l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Ciao.