• Creatore Discussione Utente Cancellato 78404
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sgaravagli

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
leggetevi questa norma i limiti di inalienabilità riportati nella convenzione possono essere stati abrogati dalla legge nazionale che riporto sotto

Commi abrogati da art. 23, comma 2, L. 179/92; i suddetti commi originariamente recitavano: "15. L'alloggio costituito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità. 16. Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art. 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario. 17. Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari. 18. L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio. 19. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice".
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Il calcolo lo deve fare il comune, vai in ufficio convenzioni compila apposito modulo e aspetta il tempo necessario. Di solito entro un paio di settimane rilasciano il modulo con il prezzo massimo imposto al mq, il calcolo in base alla superficie dovrà farlo qualcuno per te, un geometra o un architetto. Se hai già la piena proprietà non capisco cosa c'entri il diritto di prelazione. Per tutti i tuoi dubbi può aiutarti comunque il tuo comune, al limite fatti seguire da un tecnico
Ma se c'è già un prezzo di assegnazione il calcolo non e' sui mq ma sul tempo ....
Il conteggio può farlo anche un geometra che lo certifica. Al notaio però potrebbe non bastare, dipende molto anche da lui.
 

D3rivato

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
venezia 15-20 giorni e 120 euro di versamento , il documento è valido per 90 giorni e deve richiederlo il venditore
Ma se c'è già un prezzo di assegnazione il calcolo non e' sui mq ma sul tempo ....
Il conteggio può farlo anche un geometra che lo certifica. Al notaio però potrebbe non bastare, dipende molto anche da lui.
la banca e il notaio vogliono il calcolo aggiornato dal comune
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ho seri dubbi

Io svolgo questa attività prima con la mia Società e poi come ditta individuale, da più di 30 anni, sia per i Notai bolognesi, sia per il comune di Bologna e quasi tutti i comuni della provincia e addirittura sia i comuni che i notai mandano da me venditori e acquirenti...
 
U

Utente Cancellato 78404

Ospite
Io svolgo questa attività prima con la mia Società e poi come ditta individuale, da più di 30 anni, sia per i Notai bolognesi, sia per il comune di Bologna e quasi tutti i comuni della provincia e addirittura sia i comuni che i notai mandano da me venditori e acquirenti...

Buongiorno a tutti. Allora, il comune contro ogni aspettativa ha già risposto, confermando a mezzo PEC con documento protocollato quanto avevo già dedotto. Dicono quindi esplicitamente che il prezzo non lo calcolano loro ma come da convenzione seguire le indicazioni dell’articolo 1 della stessa.

Confermano anche che non hanno intenzione di svincolare nulla.

Quindi, ringrazio tutti quanti sono intervenuti per darmi consiglio
 

D3rivato

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
.. rilasciano il modulo con il prezzo massimo imposto al mq, il calcolo in base alla superficie dovrà farlo qualcuno per te, un geometra o un architetto. Se hai già la piena proprietà non capisco cosa c'entri il diritto di prelazione. Per tutti i tuoi dubbi può aiutarti comunque il tuo comune, al limite fatti seguire da un tecnico
la risposta la avevi già avuta, adesso spera che la banca accetti il calcolo della superficie totale perché alcune sono rognose
 
U

Utente Cancellato 78404

Ospite
la risposta la avevi già avuta, adesso spera che la banca accetti il calcolo della superficie totale perché alcune sono rognose
Nella convenzione non si parla di superficie, il prezzo massimo equivale al prezzo di prima cessione, rivalutato secondo indice istat, a cui va tolta una percentuale di deprezzamento in base al biennio in cui ci si trova, quindi dubito che la banca possa fare problemi per la superficie
 

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