Buongiorno, avrei bisogno di una consulenza sul diritto di prelazione contrattuale.
Una mia cliente vuole vendere la casa in cui abita e di cui è proprietaria al 100%. In passato aveva concordato con il suo precedente compagno un diritto di prelazione a favore di quest'ultimo su questa casa che avevano abitato assieme e che in seguito alla separazione era stata consensualmente assegnata a lei.
Nel contratto che hanno stipulato si fa riferimento all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ossia quello che regola la prelazione fra locatario e proprietario dell'immobile locato.
Mi domandavo se a qualcuno è già capitata questa situazione e se sia possibile mandare la comunicazione tramite lettera raccomandata (o tramite posta certificata) invece di coinvolgere un ufficiale giudiziario, come leggo da questa sentenza di cassazione:
"In tema di prelazione urbana, la comunicazione al locatario dell' intenzione del locatore di alienare l'immobile, prescritta dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può anche essere portata a conoscenza del destinatario con mezzi equipollenti a quello della notifica per mezzo di ufficiale giudiziario specificamente indicato dalla legge, quale è la lettera raccomandata recapitata al destinatario da parte del messo postale, secondo la normativa postale. (Cassa con rinvio, App. Torino, 22/02/2008)
Cass. civ., Sez. III, 07/10/2010, n. 20807"
Una mia cliente vuole vendere la casa in cui abita e di cui è proprietaria al 100%. In passato aveva concordato con il suo precedente compagno un diritto di prelazione a favore di quest'ultimo su questa casa che avevano abitato assieme e che in seguito alla separazione era stata consensualmente assegnata a lei.
Nel contratto che hanno stipulato si fa riferimento all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ossia quello che regola la prelazione fra locatario e proprietario dell'immobile locato.
Mi domandavo se a qualcuno è già capitata questa situazione e se sia possibile mandare la comunicazione tramite lettera raccomandata (o tramite posta certificata) invece di coinvolgere un ufficiale giudiziario, come leggo da questa sentenza di cassazione:
"In tema di prelazione urbana, la comunicazione al locatario dell' intenzione del locatore di alienare l'immobile, prescritta dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può anche essere portata a conoscenza del destinatario con mezzi equipollenti a quello della notifica per mezzo di ufficiale giudiziario specificamente indicato dalla legge, quale è la lettera raccomandata recapitata al destinatario da parte del messo postale, secondo la normativa postale. (Cassa con rinvio, App. Torino, 22/02/2008)
Cass. civ., Sez. III, 07/10/2010, n. 20807"