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Il venditore ci ripensa dopo aver firmato la proposta d'acquisto
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Testo
<blockquote data-quote="Davide54" data-source="post: 281459" data-attributes="member: 50829"><p>Cara Cristiana, se la proposta di acquisto è stata accettata dal proprietario con la sua firma, il lavoro fatto dall'agenzia immobiliare (mediatore) è giunto al termine. Poco importa se poi per prassi le agenzie seguono i clienti fino al rogito.</p><p>Il contratto è concluso nel momento in cui il venditore ha accettato la proposta, senza se e senza ma. Il preliminare o compromesso, come è anche chiamato è solo una precisazione di dettagli.</p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Arial'">Tuttavia, se vuoi, non sei obbligata ad accettare la penale di 10.000 Euro, sei libera di rinunciarci, ma la provvigione all'agenzia la dovete entrambi. Sempre che il modulo sottoposto dall'agenzia sia sotto forma di preliminare di compravendita, che il modulo stesso sia stato precedentemente depositato in CCIAA,che l'agente che lo ha redatto sia regolarmente iscritto all'ex ruolo degli agenti di affari in mediazione (chiedere patentino) ora R.I./REA</span></span></p><p><span style="color: black"><span style="font-family: 'Arial'">e che chi ha seguito la trattativa sia l'agente e non un terzo non mediatore.Insomma che non siano abusivi.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'">Ecco il testo del codice civile in merito</span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><strong>Art.: 1326 - Conclusione Del Contratto</strong></span></span></span> </p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"> Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335). L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. </span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Davide54, post: 281459, member: 50829"] Cara Cristiana, se la proposta di acquisto è stata accettata dal proprietario con la sua firma, il lavoro fatto dall'agenzia immobiliare (mediatore) è giunto al termine. Poco importa se poi per prassi le agenzie seguono i clienti fino al rogito. Il contratto è concluso nel momento in cui il venditore ha accettato la proposta, senza se e senza ma. Il preliminare o compromesso, come è anche chiamato è solo una precisazione di dettagli. [COLOR=black][FONT=Arial]Tuttavia, se vuoi, non sei obbligata ad accettare la penale di 10.000 Euro, sei libera di rinunciarci, ma la provvigione all'agenzia la dovete entrambi. Sempre che il modulo sottoposto dall'agenzia sia sotto forma di preliminare di compravendita, che il modulo stesso sia stato precedentemente depositato in CCIAA,che l'agente che lo ha redatto sia regolarmente iscritto all'ex ruolo degli agenti di affari in mediazione (chiedere patentino) ora R.I./REA[/FONT][/COLOR] [COLOR=black][FONT=Arial]e che chi ha seguito la trattativa sia l'agente e non un terzo non mediatore.Insomma che non siano abusivi.[/FONT][/COLOR] [FONT=Times New Roman]Ecco il testo del codice civile in merito[/FONT] [SIZE=4][FONT=Arial][COLOR=#000000][B]Art.: 1326 - Conclusione Del Contratto[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=Arial][COLOR=#000000] Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335). L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. [/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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