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Oggi parliamo dell'imposta sugli immobili inagibili o inabitabili.

Nonostante a fini del pagamento IMU (così come avveniva per l'ICI), il governo ha equiparato l'inagibilità all'inabitabilità di un fabbricato, non si tratta di sinonimi.

Inagibile è un fabbricato con carenze strutturali, mentre inabitabili sono quegli immobili che, pur essendo staticamente idonei, sono privi di caratteristiche che li rendono, appunto, abitabili (come ad esempio la mancanza di acqua corrente o di vetri alle finestre).

Ad un fabbricato che sia inagibile o inabitabile l'IMU si calcola partendo dal 50% della base imponibile. Se un immobile inagibile o inabitabile è comunque utilizzato (e ciò si desume dai consumi di acqua e luce) l'IMU si calcola con l'intera base imponibile.

E' quindi necessario, per otterene l'abbattimento della base imponibile, che l'immobile sia di fatto non utilizzato.

La negligenza della manutenzione non è una condizione sufficiente per ottenere la riduzione dell'imposta.

Un caso a parte sono gli immobili collabenti, ovvero quelli privi di impianti, sevizi o infissi, che costituiscono poco più di un rudere. Ad essi infatti non si applica nessuna imposta
per ottenere la dichiarazione di inagibilità o inabilità è necessaria una documentazione dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa si può presentare una dichiarazione sostitutiva.

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