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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 177527" data-attributes="member: 31598"><p>Mah, a mio avviso, l'onere della prova spetterà all'inquilino, dal momento che il processo tributario, in cui potrebbe confluire l'accertamento, è a base sostanzialmente documentale: il Fisco, in tale fattispecie, difficilmente si muoverà autonomamente per un presunto accordo simulato, ma finirà per scaricare sull'inquilino il fatto di collezionare "prove", con il risultato che, paradossalmente, il Fisco applicherà le sanzioni, su indicazione di una sola controparte, ma non potrà mai scrivere un contratto di locazione (che non consiste solo di un canone e di una durata), non potendosi sostituire alla volontà delle parti. </p><p></p><p>E' evidente, quindi, che solo un accertamento da parte del giudice ordinario potrà consentire alle nuove disposizioni sanzionatorie di spiegare effetti tra le parti. Ciò, al fine di vedersi riconosciuto il diritto di cui al comma 8, art.3, D.Lgs. 23/11, vale a dire: contratto di durata di 4 anni, rinnovo secondo la disciplina dei contratti liberi e canone determinato su base catastale. Pertanto, il piano su cui verosimilmente si giocherà la "partita finale" sarà quello della prova. Detto che l'applicazione concreta delle nuove sanzioni dovrà necessariamente essere imposta con un provvedimento del Giudice civile - non potendosi ipotizzare una qualche competenza in materia né dell'Amministrazione finanziaria né della giustizia tributaria - spetterà, nella fattispecie in oggetto, al conduttore dimostrare la fondatezza delle proprie asserzioni (attraverso i mezzi di prova ordinariamente ammessi dalla giurisprudenza), dimostrando che il contratto di comodato registrato, è, in realtà, un contratto simulato dietro il quale si cela un contratto di locazione. </p><p></p><p>Quanto poi alle concrete modalità di applicazione, al contratto in questione, delle tre disposizioni sopra ricordate, pare debba ritenersi - sempre ammettendo che le medesime siano effettivamente applicabili, considerato il fatto che passeranno al vaglio della Corte costituzionale, per sospetta incostituzionalità - che il criterio sia quello dell'integrazione delle nuove clausole (relativamente a durata, suo rinnovo e canone) con quelle del contratto interessato. Ciò che - nel caso del comodato fittizio in questione - costituirà un problema ulteriore, non vedendosi come un contratto di comodato possa essere trasformato in un contratto di locazione, senza poi considerare il fatto che il procedimento tributario e il processo ordinario potrebbero condurre a esiti opposti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 177527, member: 31598"] Mah, a mio avviso, l'onere della prova spetterà all'inquilino, dal momento che il processo tributario, in cui potrebbe confluire l'accertamento, è a base sostanzialmente documentale: il Fisco, in tale fattispecie, difficilmente si muoverà autonomamente per un presunto accordo simulato, ma finirà per scaricare sull'inquilino il fatto di collezionare "prove", con il risultato che, paradossalmente, il Fisco applicherà le sanzioni, su indicazione di una sola controparte, ma non potrà mai scrivere un contratto di locazione (che non consiste solo di un canone e di una durata), non potendosi sostituire alla volontà delle parti. E' evidente, quindi, che solo un accertamento da parte del giudice ordinario potrà consentire alle nuove disposizioni sanzionatorie di spiegare effetti tra le parti. Ciò, al fine di vedersi riconosciuto il diritto di cui al comma 8, art.3, D.Lgs. 23/11, vale a dire: contratto di durata di 4 anni, rinnovo secondo la disciplina dei contratti liberi e canone determinato su base catastale. Pertanto, il piano su cui verosimilmente si giocherà la "partita finale" sarà quello della prova. Detto che l'applicazione concreta delle nuove sanzioni dovrà necessariamente essere imposta con un provvedimento del Giudice civile - non potendosi ipotizzare una qualche competenza in materia né dell'Amministrazione finanziaria né della giustizia tributaria - spetterà, nella fattispecie in oggetto, al conduttore dimostrare la fondatezza delle proprie asserzioni (attraverso i mezzi di prova ordinariamente ammessi dalla giurisprudenza), dimostrando che il contratto di comodato registrato, è, in realtà, un contratto simulato dietro il quale si cela un contratto di locazione. Quanto poi alle concrete modalità di applicazione, al contratto in questione, delle tre disposizioni sopra ricordate, pare debba ritenersi - sempre ammettendo che le medesime siano effettivamente applicabili, considerato il fatto che passeranno al vaglio della Corte costituzionale, per sospetta incostituzionalità - che il criterio sia quello dell'integrazione delle nuove clausole (relativamente a durata, suo rinnovo e canone) con quelle del contratto interessato. Ciò che - nel caso del comodato fittizio in questione - costituirà un problema ulteriore, non vedendosi come un contratto di comodato possa essere trasformato in un contratto di locazione, senza poi considerare il fatto che il procedimento tributario e il processo ordinario potrebbero condurre a esiti opposti. [/QUOTE]
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