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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 177752" data-attributes="member: 31598"><p>Ciao primavalle! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> Solo una curiosità: io non conosco sentenze in materia: potresti, per favore, postare gli estremi delle sentenze del Trib. di Roma? Quando precisi che <em>il Trib. di Roma si è favorevolmente pronunciato in tre occasioni a vantaggio di nostri inquilini</em>, ti riferisci a sentenze riguardanti, genericamente, contratti di locazione in nero o, più specificatamente, contratti dissimulati sotto forma di comodato fittizio? Un grazie anticipato. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p><p></p><p>Dopo tale richiesta - tralasciando, per un attimo, a chi spetti l'onere della prova (sembra il titolo di un romanzo di Grisham <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" />) - permettimi, comunque, di esprimere - a puro titolo personale - alcune perplessità in merito all'applicazione "lunare" delle nuove sanzioni ai contratti di locazione abitativa. Ne avrei a bizzeffe: mi limito - mi si creda - senza amore di polemica alcuna, semplicemente ad esternarne un paio, scusandomi, fin d'ora, per gli inevitabili rimandi giuridici.</p><p></p><p>La prima: non è forse stato lo stesso legislatore a stabilire - con lo Statuto del contribuente, il 27 luglio 2000 - il principio secondo il quale "<strong>le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto</strong>" nell'ambito di una legge - oltretutto - le cui disposizioni vengono solennemente qualificate come "<em>Principi generali dell'ordinamento tributario</em>", aggiungendosi che possonon essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali? <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/symbols/grey_question.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":domanda:" title="Domanda :domanda:" data-shortname=":domanda:" /></p><p></p><p>La seconda: come può, con riferimento ad un contratto nullo, di conseguenza insanabile, dirsi - coma fa il comma 8, art.3, D.Lgs. 23/2011 - che allo stesso "si applica" una specifica disciplina? In altre parole, come può il comma 8 far "rivivere" un atto che dovrebbe essere inidoneo a produrre effetti? Perchè, scusatemi, analogo ragionamento potrebbe essere svolto anche nel caso di un semplice contratto verbale, e, quindi, invalido ai sensi della L. 431/1998: anche in codesto caso la norma di cui al comma 8 comporterebbe che ad un contratto privo di validità siano applicate regole imposte dalla legge. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/symbols/grey_question.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":domanda:" title="Domanda :domanda:" data-shortname=":domanda:" /></p><p></p><p>Vi ho tediato abbastanza, e qui chiudo, rimanendo in trepida e vigilante attesa che i giudici aditi sottopongano al Giudice delle leggi anche le mie modeste perplessità al riguardo <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/joy.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":risata:" title="Risata :risata:" data-shortname=":risata:" />, non potendo, in ogni caso, escludere, l'inevitabile <em>via crucis</em> di ricorsi in Appello in Cassazione che finiranno per congestionare ulteriormente il contenzioso civile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 177752, member: 31598"] Ciao primavalle! :-) Solo una curiosità: io non conosco sentenze in materia: potresti, per favore, postare gli estremi delle sentenze del Trib. di Roma? Quando precisi che [I]il Trib. di Roma si è favorevolmente pronunciato in tre occasioni a vantaggio di nostri inquilini[/I], ti riferisci a sentenze riguardanti, genericamente, contratti di locazione in nero o, più specificatamente, contratti dissimulati sotto forma di comodato fittizio? Un grazie anticipato. ;) Dopo tale richiesta - tralasciando, per un attimo, a chi spetti l'onere della prova (sembra il titolo di un romanzo di Grisham :mrgreen:) - permettimi, comunque, di esprimere - a puro titolo personale - alcune perplessità in merito all'applicazione "lunare" delle nuove sanzioni ai contratti di locazione abitativa. Ne avrei a bizzeffe: mi limito - mi si creda - senza amore di polemica alcuna, semplicemente ad esternarne un paio, scusandomi, fin d'ora, per gli inevitabili rimandi giuridici. La prima: non è forse stato lo stesso legislatore a stabilire - con lo Statuto del contribuente, il 27 luglio 2000 - il principio secondo il quale "[B]le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto[/B]" nell'ambito di una legge - oltretutto - le cui disposizioni vengono solennemente qualificate come "[I]Principi generali dell'ordinamento tributario[/I]", aggiungendosi che possonon essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali? :?: La seconda: come può, con riferimento ad un contratto nullo, di conseguenza insanabile, dirsi - coma fa il comma 8, art.3, D.Lgs. 23/2011 - che allo stesso "si applica" una specifica disciplina? In altre parole, come può il comma 8 far "rivivere" un atto che dovrebbe essere inidoneo a produrre effetti? Perchè, scusatemi, analogo ragionamento potrebbe essere svolto anche nel caso di un semplice contratto verbale, e, quindi, invalido ai sensi della L. 431/1998: anche in codesto caso la norma di cui al comma 8 comporterebbe che ad un contratto privo di validità siano applicate regole imposte dalla legge. :?: Vi ho tediato abbastanza, e qui chiudo, rimanendo in trepida e vigilante attesa che i giudici aditi sottopongano al Giudice delle leggi anche le mie modeste perplessità al riguardo :lol:, non potendo, in ogni caso, escludere, l'inevitabile [I]via crucis[/I] di ricorsi in Appello in Cassazione che finiranno per congestionare ulteriormente il contenzioso civile. [/QUOTE]
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