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Testo
<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 737566" data-attributes="member: 9646"><p>In realtà la Banca detentrice d'ipoteca non deve dare alcun assenso preventivo alla cancellazione dell'ipoteca, quella verrà cancellata per legge una volta estinto il residuo totale del debito, non serve un assenso preventivo è la legge che lo prevede.</p><p></p><p>Ovviamente al fine della cancellazione, alla Conservatoria deve essere comunicata dalla Banca l'avvenuta estinzione del mutuo, cosa che può avvenire (anzi cronologicamente deve avvenire non può essere altrimenti) dopo il nuovo atto.</p><p></p><p>La controestinzione di un vecchio mutuo è consuetudine ed è il Notaio che fà da regista dall'inizio con la Relazione Preliminare per il nuovo mutuo e all'atto definitivo di vendita con la ripartizione delle somme tra Banca prima mutuante e venditore, ivi compresa la nuova iscrizione ipotecaria che comunque sarà di primo grado a garanzia del nuovo mutuo erogato al nuovo acquirente</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 737566, member: 9646"] In realtà la Banca detentrice d'ipoteca non deve dare alcun assenso preventivo alla cancellazione dell'ipoteca, quella verrà cancellata per legge una volta estinto il residuo totale del debito, non serve un assenso preventivo è la legge che lo prevede. Ovviamente al fine della cancellazione, alla Conservatoria deve essere comunicata dalla Banca l'avvenuta estinzione del mutuo, cosa che può avvenire (anzi cronologicamente deve avvenire non può essere altrimenti) dopo il nuovo atto. La controestinzione di un vecchio mutuo è consuetudine ed è il Notaio che fà da regista dall'inizio con la Relazione Preliminare per il nuovo mutuo e all'atto definitivo di vendita con la ripartizione delle somme tra Banca prima mutuante e venditore, ivi compresa la nuova iscrizione ipotecaria che comunque sarà di primo grado a garanzia del nuovo mutuo erogato al nuovo acquirente [/QUOTE]
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