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Testo
<blockquote data-quote="Nelvanita" data-source="post: 723220" data-attributes="member: 84051"><p>Buonasera,</p><p></p><p>dovremmo acquistare un immobile da ristrutturare che dispone di piano terra, primo piano e sottotetto.</p><p>La nostra idea iniziale era abbassare il solaio tra il primo piano e il sottotetto (il primo piano ha soffitti di 320 cm) per recuperare altezza utile e creare un mini-appartamento nel sottotetto con l’idea un domani di fare un’attività tipo B&b.</p><p></p><p>Tuttavia l’abbassamento del solaio risulta un lavoro molto costoso e, per questioni di budget, abbiamo deciso di rinunciare.</p><p>La mia domanda è: si può recuperare in qualche modo il sottotetto ugualmente, rendendolo abitabile? Il tetto è a due falde, regolari, con altezza massima di 240 cm e altezza minima di 150 cm.</p><p>Io ho trovato questa norma, ma non me ne intendo e non so se si possa applicare al mio caso:</p><p></p><p>Art. 39 (L.R. N.19/2009 del FVG) </p><p> (Interventi di recupero dei sottotetti esistenti) </p><p>1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. Gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un'altezza minima di 1,30 metri e un'altezza media di 1,90 metri, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati.</p><p></p><p>Grazie mille per le eventuali risposte</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nelvanita, post: 723220, member: 84051"] Buonasera, dovremmo acquistare un immobile da ristrutturare che dispone di piano terra, primo piano e sottotetto. La nostra idea iniziale era abbassare il solaio tra il primo piano e il sottotetto (il primo piano ha soffitti di 320 cm) per recuperare altezza utile e creare un mini-appartamento nel sottotetto con l’idea un domani di fare un’attività tipo B&b. Tuttavia l’abbassamento del solaio risulta un lavoro molto costoso e, per questioni di budget, abbiamo deciso di rinunciare. La mia domanda è: si può recuperare in qualche modo il sottotetto ugualmente, rendendolo abitabile? Il tetto è a due falde, regolari, con altezza massima di 240 cm e altezza minima di 150 cm. Io ho trovato questa norma, ma non me ne intendo e non so se si possa applicare al mio caso: Art. 39 (L.R. N.19/2009 del FVG) (Interventi di recupero dei sottotetti esistenti) 1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. Gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un'altezza minima di 1,30 metri e un'altezza media di 1,90 metri, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati. Grazie mille per le eventuali risposte [/QUOTE]
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