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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 447366" data-attributes="member: 31598"><p>Finito il ponte (finita la pacchia), abbronzata e rilassata (quanto basta), mi accingo, in questo mercoledì 3 giugno anno domini 2015, a rispondere al quesito, cominciando (rigorosamente) dalla fine.</p><p></p><p>Il codice fiscale deve essere necessariamente indicato negli atti da registrare in termine fisso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto, ai sensi dell’art. 6 del DPR n°605/1973: il richiedente (soggetto non residente, temporaneamente presente sul territorio italiano), se non ha richiesto l’attribuzione del codice fiscale direttamente presso la rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza, può presentare la domanda di attribuzione di codice fiscale per sé stesso, personalmente o tramite delegato presso un qualsiasi ufficio delle Entrate.</p><p></p><p>Quanto alla durata della locazione, essa ha senza dubbio rilevanza ai fini fiscali: se non superiore a 30 giorni va valutata con riferimento ad un unico contratto stipulato tra i contraenti nel corso dell’anno. Per i contratti sotto i 30 giorni non vige l’obbligo di registrazione, e, quindi non si pagano le relative imposte, se, però, gli stessi contraenti concludono più contratti di locazione nell’arco dello stesso anno, la durata di ogni singolo rapporto di locazione deve essere cumulata (Ministero delle Finanze, circolare n°12/1998, par. 2): a questo punto, sulla durata complessiva deve essere valutata l’obbligatorietà o meno della registrazione. E qui cominciano i dolori, perché, come spesso accade, il sentiero che porta alla felicità (registrazione), è disseminato di deiezioni canine.<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /></p><p></p><p>Qualora, nel corso del 2015, Caio stipuli (in forma scritta, pena nullità) con Sempronio un contratto di locazione per finalità turistiche (a questo proposito, si ricorda che la normativa statale ha delegato alle Regioni la facoltà di legiferare in materia) dal 01/06/2015 al 15/06/2015, il suddetto contratto di locazione può non essere registrato (è prevista la registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del TUR e dell’art. 2-<em>bis</em> della Tariffa, Parte II, allegata al TUR).</p><p></p><p>Diversamente, se oltre al primo contratto, con le medesime finalità, successivamente Caio stipula con la stessa persona (Sempronio) altri due contratti non consecutivi sullo stesso immobile, il primo dal 15/07/2015 al 25/07/2015, e poi un secondo dal 15/08/2015 al 30/08/2015, in ragione del cumulo (40 giorni), quest’ultimo contratto deve essere registrato telematicamente o presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate<strong>: </strong>quello che, però, la circolare ministeriale non esplicita chiaramente è la durata del contratto. Va indicata la durata dell’ultimo rapporto di locazione (nell’esempio proposto, 15 giorni), oppure la durata complessiva dei contratti stipulati per più periodi tra le stesse parti (riprendendo l’esempio, 40 giorni)?</p><p></p><p>Il problema è la registrazione.Se escludiamo la via telematica, e andiamo con il cartaceo, da un punto di vista tecnico, ogni contratto deve avere il suo RLI, il suo numero di registrazione e il suo eventuale versamento, onde per cui si dovrebbero portare allo sportello tre contratti distinti, ma nella fattispecie specifica, con un unico versamento (imposta di registro al 2% del canone complessivo sui 40 giorni, con minimo di € 67,00), operando un “aggancio” con annotazione in Atti Registro web: l’ultimo contratto, in sostanza, diventa il contratto “principale” a cui sono “agganciati” i due contratti “complementari” (esenti).</p><p></p><p>Posto che gli uffici hanno assunto differenti posizioni su questo tema (alcuni uffici liquiderebbero solo l’ultimo contratto di durata pari a 15 giorni, altri l'ultimo, indicando separatamente i primi due, ma cumulando la durata ecc.), si consiglia di attenersi alla prassi d’ufficio.</p><p></p><p>Senza ulteriormente dilungarmi in proposito, procedo oltre. Poiché l’ultimo contratto è “<em>soggetto a registrazione</em>”, sussiste non solo l’obbligo di dotazione (ben prima della stipula del contratto, ma già all’avvio delle trattative), ma anche di consegna (alla conclusione delle medesime) e informativa (nel corpo contrattuale) dell’attestato di prestazione energetica (APE). Di contro, per i primi due contratti, che non superavano i 30 giorni complessivi nell’anno e per i quali non correva l’obbligo di registrazione in termine fisso, sussiste solo l’obbligo di dotazione del documento suddetto. Perchè? Perché in Italia semplificazione fa rima con complicazione (vedi il nuovo comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. n°192/2005).</p><p></p><p>Per completezza, i proventi incassati derivanti da uno o più contratti di locazione ad uso turistico-abitativo (indipendentemente dalla durata ovvero se siano registrati o meno) costituiscono una forma di reddito fondiario che va, pertanto, dichiarata in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale detto reddito è prodotto: sul piano delle imposte dirette, il trattamento è analogo a quello delle locazioni ordinarie abitative: il proprietario (soggetto privato non esercitante attività d’impresa) può scegliere tra la tassazione IRPEF ordinaria, con riduzione forfetetaria del 5%, e la cedolare secca (per gli affitti brevissimi la raccomandata all’inquilino non serve) al 21%, su tutto il canone (100%), che sostituisce l’IRPEF, le addizionali e le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione (Agenzia delle Entrate, circolare n°26/E/2011, par. 2.2).</p><p></p><p>E a questo punto, concludo questo breve <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /> post, in quanto altro non so dire.</p><p></p><p>Penny<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/symbols/heartbeat.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":amore:" title="Love :amore:" data-shortname=":amore:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 447366, member: 31598"] Finito il ponte (finita la pacchia), abbronzata e rilassata (quanto basta), mi accingo, in questo mercoledì 3 giugno anno domini 2015, a rispondere al quesito, cominciando (rigorosamente) dalla fine. Il codice fiscale deve essere necessariamente indicato negli atti da registrare in termine fisso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto, ai sensi dell’art. 6 del DPR n°605/1973: il richiedente (soggetto non residente, temporaneamente presente sul territorio italiano), se non ha richiesto l’attribuzione del codice fiscale direttamente presso la rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza, può presentare la domanda di attribuzione di codice fiscale per sé stesso, personalmente o tramite delegato presso un qualsiasi ufficio delle Entrate. Quanto alla durata della locazione, essa ha senza dubbio rilevanza ai fini fiscali: se non superiore a 30 giorni va valutata con riferimento ad un unico contratto stipulato tra i contraenti nel corso dell’anno. Per i contratti sotto i 30 giorni non vige l’obbligo di registrazione, e, quindi non si pagano le relative imposte, se, però, gli stessi contraenti concludono più contratti di locazione nell’arco dello stesso anno, la durata di ogni singolo rapporto di locazione deve essere cumulata (Ministero delle Finanze, circolare n°12/1998, par. 2): a questo punto, sulla durata complessiva deve essere valutata l’obbligatorietà o meno della registrazione. E qui cominciano i dolori, perché, come spesso accade, il sentiero che porta alla felicità (registrazione), è disseminato di deiezioni canine.:mrgreen: Qualora, nel corso del 2015, Caio stipuli (in forma scritta, pena nullità) con Sempronio un contratto di locazione per finalità turistiche (a questo proposito, si ricorda che la normativa statale ha delegato alle Regioni la facoltà di legiferare in materia) dal 01/06/2015 al 15/06/2015, il suddetto contratto di locazione può non essere registrato (è prevista la registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del TUR e dell’art. 2-[I]bis[/I] della Tariffa, Parte II, allegata al TUR). Diversamente, se oltre al primo contratto, con le medesime finalità, successivamente Caio stipula con la stessa persona (Sempronio) altri due contratti non consecutivi sullo stesso immobile, il primo dal 15/07/2015 al 25/07/2015, e poi un secondo dal 15/08/2015 al 30/08/2015, in ragione del cumulo (40 giorni), quest’ultimo contratto deve essere registrato telematicamente o presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate[B]: [/B]quello che, però, la circolare ministeriale non esplicita chiaramente è la durata del contratto. Va indicata la durata dell’ultimo rapporto di locazione (nell’esempio proposto, 15 giorni), oppure la durata complessiva dei contratti stipulati per più periodi tra le stesse parti (riprendendo l’esempio, 40 giorni)? Il problema è la registrazione.Se escludiamo la via telematica, e andiamo con il cartaceo, da un punto di vista tecnico, ogni contratto deve avere il suo RLI, il suo numero di registrazione e il suo eventuale versamento, onde per cui si dovrebbero portare allo sportello tre contratti distinti, ma nella fattispecie specifica, con un unico versamento (imposta di registro al 2% del canone complessivo sui 40 giorni, con minimo di € 67,00), operando un “aggancio” con annotazione in Atti Registro web: l’ultimo contratto, in sostanza, diventa il contratto “principale” a cui sono “agganciati” i due contratti “complementari” (esenti). Posto che gli uffici hanno assunto differenti posizioni su questo tema (alcuni uffici liquiderebbero solo l’ultimo contratto di durata pari a 15 giorni, altri l'ultimo, indicando separatamente i primi due, ma cumulando la durata ecc.), si consiglia di attenersi alla prassi d’ufficio. Senza ulteriormente dilungarmi in proposito, procedo oltre. Poiché l’ultimo contratto è “[I]soggetto a registrazione[/I]”, sussiste non solo l’obbligo di dotazione (ben prima della stipula del contratto, ma già all’avvio delle trattative), ma anche di consegna (alla conclusione delle medesime) e informativa (nel corpo contrattuale) dell’attestato di prestazione energetica (APE). Di contro, per i primi due contratti, che non superavano i 30 giorni complessivi nell’anno e per i quali non correva l’obbligo di registrazione in termine fisso, sussiste solo l’obbligo di dotazione del documento suddetto. Perchè? Perché in Italia semplificazione fa rima con complicazione (vedi il nuovo comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. n°192/2005). Per completezza, i proventi incassati derivanti da uno o più contratti di locazione ad uso turistico-abitativo (indipendentemente dalla durata ovvero se siano registrati o meno) costituiscono una forma di reddito fondiario che va, pertanto, dichiarata in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale detto reddito è prodotto: sul piano delle imposte dirette, il trattamento è analogo a quello delle locazioni ordinarie abitative: il proprietario (soggetto privato non esercitante attività d’impresa) può scegliere tra la tassazione IRPEF ordinaria, con riduzione forfetetaria del 5%, e la cedolare secca (per gli affitti brevissimi la raccomandata all’inquilino non serve) al 21%, su tutto il canone (100%), che sostituisce l’IRPEF, le addizionali e le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione (Agenzia delle Entrate, circolare n°26/E/2011, par. 2.2). E a questo punto, concludo questo breve :mrgreen: post, in quanto altro non so dire. Penny:amore: [/QUOTE]
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