Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Proposta unilaterale di acquisto, è possibile revocarla?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 114134" data-attributes="member: 10285"><p>Chiedo scusa Sig. Passuti , il mio non vuole essere assolutamente un appunto ma una precisazione, perchè leggo spesso l' indicazione " è annullabile " quando si parla della non applicazione dell'art 2 del predetto Decreto, il quale però recita :</p><p></p><p>All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, <strong>a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente</strong>, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. </p><p></p><p>A pena di nullità significa che l'atto è nullo, non ha valore e l'applicazione della sua nullità può essere invocata solo dalla parte acquirente.</p><p></p><p>Ripeto la mia è solo una precisazione , perchè leggendo in maniera diversa si potrebbe indurre in errore la gente. Mi scusi ancora e la saluto con cordialità.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 114134, member: 10285"] Chiedo scusa Sig. Passuti , il mio non vuole essere assolutamente un appunto ma una precisazione, perchè leggo spesso l' indicazione " è annullabile " quando si parla della non applicazione dell'art 2 del predetto Decreto, il quale però recita : All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, [B]a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente[/B], a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. A pena di nullità significa che l'atto è nullo, non ha valore e l'applicazione della sua nullità può essere invocata solo dalla parte acquirente. Ripeto la mia è solo una precisazione , perchè leggendo in maniera diversa si potrebbe indurre in errore la gente. Mi scusi ancora e la saluto con cordialità. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Proposta unilaterale di acquisto, è possibile revocarla?
Alto