nigroant

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Privato Cittadino
Avendo intenzione di acquistare un appartamento su carta ho firmato una proposta unilaterale di acquisto versando 10.000 euro. La proposta è stata accettata dal venditore. Alla proposta il venditore ha allegato una piantina dell'appartamento. Sono passate circa due settimane (entro il 18 aprile dovrei firmare il preliminare) e in un incontro successivo il venditore mi ha consegnato un'altra piantina dell'appartamento. Su questa seconda piantina c'è un pilastro in cemento armato che si troverebbe proprio in mezzo al salone, tale pilastro nella piantina allegata alla proposta unilaterale di acquisto non compariva e per me è stata una amara sorpresa perchè mi sembra che rovini l'estetica e l'agibilità del salone. Nel caso che decida di revocare la proposta unilaterale d'acquisto ho diritto ad avere indietro i 10.000 euro versati?
 

studiopci

Membro Storico
Il D.L. 20/06/2005 n° 122 , prevede che nell'acquisto di immobili in via di costruzione, l'impresa debba consegnare a fronte dei pagamenti fidejussione per eguale importo. Quindi , salvo essere più attento la prossima volta prima di pagare € 10.000 avendo in cambio una piantina, vai dal costruttore e facendo leva su questa mancanza di legge, chiedi prima di tutto spiegazioni sul pilastro, se non ti garba fatti cambiare l'appartamento, e poi chiedi di avere le fidejussioni. in mancanza chiedi la rescissione della proposta per non rispetto dei termini di legge. Per un prossimo acquisto di casa su " carta " prendi prima visione del capitolato , dei progetti definitivi, nella proposta specifica diritti e doveri, allega una piantina controfirmata dalle parti con evidenziato il tuo appartamento che tale deve rimanere fino alla fina, richiedi la fidejussione e se puoi anche l'aiuto di un Agenti Immobiliari che non sembra ma a volte serve . Auguri
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Avendo intenzione di acquistare un appartamento su carta ho firmato una proposta unilaterale di acquisto versando 10.000 euro. La proposta è stata accettata dal venditore. Alla proposta il venditore ha allegato una piantina dell'appartamento. Sono passate circa due settimane (entro il 18 aprile dovrei firmare il preliminare) e in un incontro successivo il venditore mi ha consegnato un'altra piantina dell'appartamento. Su questa seconda piantina c'è un pilastro in cemento armato che si troverebbe proprio in mezzo al salone, tale pilastro nella piantina allegata alla proposta unilaterale di acquisto non compariva e per me è stata una amara sorpresa perchè mi sembra che rovini l'estetica e l'agibilità del salone. Nel caso che decida di revocare la proposta unilaterale d'acquisto ho diritto ad avere indietro i 10.000 euro versati?

Se la proposta alla accettazione e' diventata il preliminare allora il contratto si e' conlcuso, se invece la proposta rimanda alla sottoscrizione del preliminare allora e' nulla !!!!
Inoltre essendo un immobile in costruzione, e se il venditore non ti ha consegnato la fidejussione a garanzia del versamento dell'acconto, il contratto e' annullabile.
 

studiopci

Membro Storico
Chiedo scusa Sig. Passuti , il mio non vuole essere assolutamente un appunto ma una precisazione, perchè leggo spesso l' indicazione " è annullabile " quando si parla della non applicazione dell'art 2 del predetto Decreto, il quale però recita :

All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

A pena di nullità significa che l'atto è nullo, non ha valore e l'applicazione della sua nullità può essere invocata solo dalla parte acquirente.

Ripeto la mia è solo una precisazione , perchè leggendo in maniera diversa si potrebbe indurre in errore la gente. Mi scusi ancora e la saluto con cordialità.
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Chiedo scusa Sig. Passuti , il mio non vuole essere assolutamente un appunto ma una precisazione, perchè leggo spesso l' indicazione " è annullabile " quando si parla della non applicazione dell'art 2 del predetto Decreto, il quale però recita :

All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

A pena di nullità significa che l'atto è nullo, non ha valore e l'applicazione della sua nullità può essere invocata solo dalla parte acquirente.

Ripeto la mia è solo una precisazione , perchè leggendo in maniera diversa si potrebbe indurre in errore la gente. Mi scusi ancora e la saluto con cordialità.

Sono assoluametne d'accordo !:ok:
E' una cd. " nullita' relativa" a favore solo della parte acquirente.
 

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