mosca

Membro Assiduo
Anche su questo ci sarebbe da discutere ....perche l'efficentissimo/a @Pennylove ci ha più volte spiegato che "In Osservanza del Art. 2 del DM 14 luglio 2004 il quale estende a tutti i Comuni Italiani, anche a quelli che non hanno Accordi territoriali né in base al DM 05 Maggio 1999, né in base al DM 30 Dicembre 2002, i contratti concordati previsti dall’art. 2, co. 3 della legge n°431/1998 (contratti 3+2), applicando quello in vigore nel comune demograficamente omogeneo, di minor distanza territoriale, anche se situato in altra Provincia o Regione"
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Anche su questo ci sarebbe da discutere ....perche l'efficentissimo/a @Pennylove ci ha più volte spiegato che "In Osservanza del Art. 2 del DM 14 luglio 2004 il quale estende a tutti i Comuni Italiani, anche a quelli che non hanno Accordi territoriali né in base al DM 05 Maggio 1999, né in base al DM 30 Dicembre 2002, i contratti concordati previsti dall’art. 2, co. 3 della legge n°431/1998 (contratti 3+2), applicando quello in vigore nel comune demograficamente omogeneo, di minor distanza territoriale, anche se situato in altra Provincia o Regione"

.......allora stiamo a posto e non ci sono piu' dubbi
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Anche su questo ci sarebbe da discutere ....perche l'efficentissimo/a @Pennylove ci ha più volte spiegato che "In Osservanza del Art. 2 del DM 14 luglio 2004 il quale estende a tutti i Comuni Italiani, anche a quelli che non hanno Accordi territoriali né in base al DM 05 Maggio 1999, né in base al DM 30 Dicembre 2002, i contratti concordati previsti dall’art. 2, co. 3 della legge n°431/1998 (contratti 3+2), applicando quello in vigore nel comune demograficamente omogeneo, di minor distanza territoriale, anche se situato in altra Provincia o Regione"

Chi stabilisce se esiste la necessità abitativa (oltre al prezzo) fondamento di tali contratti con cedolare secca al 10% ?
 

topcasa

Membro Storico
Anche su questo ci sarebbe da discutere ....perche l'efficentissimo/a @Pennylove ci ha più volte spiegato che "In Osservanza del Art. 2 del DM 14 luglio 2004 il quale estende a tutti i Comuni Italiani, anche a quelli che non hanno Accordi territoriali né in base al DM 05 Maggio 1999, né in base al DM 30 Dicembre 2002, i contratti concordati previsti dall’art. 2, co. 3 della legge n°431/1998 (contratti 3+2), applicando quello in vigore nel comune demograficamente omogeneo, di minor distanza territoriale, anche se situato in altra Provincia o Regione"
non penso sia così, ovvero è vero ma non puoi applicare la deduzione del 10% @Pennylove (spero di non sbagliare)
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Se non erro una delle condizioni per accedere all'aliquota IRPEF ridotta è che il contratto concordato sia fatto in un comune che abbia la necessità di soddisfare grandi esigenze abitative. In pratica i grandi comuni italiani e non tutti i comuni.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Anche su questo ci sarebbe da discutere ....perche l'efficentissimo/a @Pennylove ci ha più volte spiegato che "In Osservanza del Art. 2 del DM 14 luglio 2004 il quale estende a tutti i Comuni Italiani, anche a quelli che non hanno Accordi territoriali né in base al DM 05 Maggio 1999, né in base al DM 30 Dicembre 2002, i contratti concordati previsti dall’art. 2, co. 3 della legge n°431/1998 (contratti 3+2), applicando quello in vigore nel comune demograficamente omogeneo, di minor distanza territoriale, anche se situato in altra Provincia o Regione"

non penso sia così, ovvero è vero ma non puoi applicare la deduzione del 10% @Pennylove (spero di non sbagliare)


Giusto per fare un po’ di chiarezza. I contratti agevolati (c.d. “concordati”) possono essere stipulati in tutta Italia, non solo in Comuni ad alta tensione abitativa. L’aliquota ridotta della cedolare (10%) trova applicazione, però, solo in relazione ai contratti agevolati stipulati nei Comuni considerati ad alta tensione abitativa.

Ove, poi, si voglia sapere – come mi sembra di capire - quali sono le condizioni per poter godere di tale particolare sgravio d’imposta per questo particolare regime di tassazione facoltativa, i requisiti sono:

Uno: l’immobile deve trovarsi, come detto, in uno dei c.d. Comuni ad alta tensione abitativa compresi nel rigoroso elenco del CIPE.

Due: le parti devono stipulare un contratto del canale concordato secondo le disposizioni di cui all’art. 2, co. 3 e art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n°431 (art. 3, co. 2 del D.Lgs. 23/2011), quelli cioè i cui canoni sono determinati sulla base di specifici accordi locali tra associazioni della proprietà e quelle degli inquilini, vale a dire:

- 3+2;
- per studenti universitari.

In forza dell’espresso richiamo che il co. 3 dell’art. 2 della legge di riforma n°431/1998 opera (attraverso il successivo co. 5) nei riguardi dello stesso art. 5, si ritiene, però, che l’aliquota ridotta possa trovare applicazione anche per i contratti di natura transitoria a canone concordato, anch’essi previsti – come quelli per studenti universitari – dall’art. 5 della legge citata e disciplinati, al pari dei contratti 3+2 e per studenti universitari, da specifici accordi territoriali tra le organizzazioni di categoria.

Restano, invece, esclusi i contratti:

- c.d. liberi, di cui all’art. 2, co. 1 della legge n°431/1998;
- transitori a canone libero (in Comuni non ad alta tensione abitativa nei quali non è stato mai sottoscritto un accordo sulla base del DM 5 marzo 1999 ovvero Comuni nei quali non è stato mai sottoscritto un accordo né sulla base del DM 5 marzo 1999, né sulla base del DM 30 dicembre 2002);
- agevolati stipulati in Comuni non ad alta tensione abitativa;
- per finalità turistiche e brevi vacanze;
- relativi ad immobili storico-artistici;

per i quali nulla cambia: l’aliquota ordinaria rimane al 21%.

Riguardo, infine, alla valutazione della convenienza, non esiste una formula vincente valida per tutti: si tratta di capire se lo sconto sulla cedolare è sufficiente a compensare la riduzione di canone. Tutto dipende da come si combinano diversi fattori.

Il primo sono gli accordi locali: quando impongono canoni molto inferiori rispetto a quello che si ottengono sul libero mercato, il locatore dirige sul canone libero ad aliquota ordinaria.
Il secondo è la crisi economica che ha eroso gli affitti di mercato, rendendo i canoni agevolati decisamente più competitivi rispetto a quelli liberi (e con tempistiche di locazione, in genere, più brevi).
Infine, c’è la variabile impazzita, ossia l’incognita Comuni che possono far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Come si muoveranno? Introdurranno sgravi o rincari su IMU e TASI? La risposta la lascio a voi.
 

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