Buongiorno colleghi del forum, nel mondo delle aste non si finisce mai di imparare. Ieri stavo rivedendo tutte le normative inerenti la sanabilità di eventuali abusi:
art. 40 comma 5 e 6, legge 47/85:
5. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
6. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
art. 46 comma 5 del 380/01:
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
In pratica, in Italia l'unico modo per poter trasferire un bene immobile in presenza di abusi, è l'esecuzione forzata (basta leggere gli articoli nella totalità. Io ho riportato solo alcuni commi). E' anche possibile riaprire ovvero riagganciarsi a vecchi condoni edilizi, a patto che le RAGIONI DEL CREDITO siano antecedenti a tali condoni, esempio: per agganciarsi al condono del 2003, è necessario che l'espropriazione forzata sia dovuta ad un debito acceso prima di questa data. E' possibile fare ciò, facendo domanda di sanatoria entro 120 a decorrere dal decreto di trasferimento, o meglio, dal momento in cui l'aggiudicatario abbia ricevuto comunicazione del fatto che effettivamente sia divenuto proprietario a tutti gli effetti.
Fin qui, tutto bene, erano cose che già conoscevo. Tuttavia, ho sempre ritenuto che in presenza di abusi "minori", quali ad esempio il caso in cui il CTU indica una lieve difformità nelle tramezzature interne, sarebbe stato possibile presentare la classica CILA in sanatoria, anche in data successiva ai 120 giorni. Ovvero, così come un normale cittadino può regolarizzare eventuali difformità (minori) all'interno del proprio appartamento quanto vuole, ho sempre ritenuto, allo stesso modo, che chi compra in asta potesse fare lo stesso (essendo appunti abusi minori).
Ieri, leggendo un libro ben fatto sull'argomento, ho scoperto che molto probabilmente questa cosa non risulta corretta: come indicato nel comma 5 della 380/01 sopra riportata, in effetti, sembrerebbe che in caso di abuso, l'aggiudicatario DEVE (non può ma DEVE) regolarizzare la cosa entro i 120 giorni (sempre nei casi in cui ciò sia possibile). Secondo questo libro di testo, sembrerebbe che se ciò non accada, è come se l'immobile resti in un "limbo" e non sia più regolarizzabile, dunque, non più commercializzabile.
Francamente sono rimasto letteralmente basito, ma poi andando a rileggere gli articoli, forse l'iter corretto è proprio questo!
Cosa ne pensate?
art. 40 comma 5 e 6, legge 47/85:
5. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
6. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
art. 46 comma 5 del 380/01:
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
In pratica, in Italia l'unico modo per poter trasferire un bene immobile in presenza di abusi, è l'esecuzione forzata (basta leggere gli articoli nella totalità. Io ho riportato solo alcuni commi). E' anche possibile riaprire ovvero riagganciarsi a vecchi condoni edilizi, a patto che le RAGIONI DEL CREDITO siano antecedenti a tali condoni, esempio: per agganciarsi al condono del 2003, è necessario che l'espropriazione forzata sia dovuta ad un debito acceso prima di questa data. E' possibile fare ciò, facendo domanda di sanatoria entro 120 a decorrere dal decreto di trasferimento, o meglio, dal momento in cui l'aggiudicatario abbia ricevuto comunicazione del fatto che effettivamente sia divenuto proprietario a tutti gli effetti.
Fin qui, tutto bene, erano cose che già conoscevo. Tuttavia, ho sempre ritenuto che in presenza di abusi "minori", quali ad esempio il caso in cui il CTU indica una lieve difformità nelle tramezzature interne, sarebbe stato possibile presentare la classica CILA in sanatoria, anche in data successiva ai 120 giorni. Ovvero, così come un normale cittadino può regolarizzare eventuali difformità (minori) all'interno del proprio appartamento quanto vuole, ho sempre ritenuto, allo stesso modo, che chi compra in asta potesse fare lo stesso (essendo appunti abusi minori).
Ieri, leggendo un libro ben fatto sull'argomento, ho scoperto che molto probabilmente questa cosa non risulta corretta: come indicato nel comma 5 della 380/01 sopra riportata, in effetti, sembrerebbe che in caso di abuso, l'aggiudicatario DEVE (non può ma DEVE) regolarizzare la cosa entro i 120 giorni (sempre nei casi in cui ciò sia possibile). Secondo questo libro di testo, sembrerebbe che se ciò non accada, è come se l'immobile resti in un "limbo" e non sia più regolarizzabile, dunque, non più commercializzabile.
Francamente sono rimasto letteralmente basito, ma poi andando a rileggere gli articoli, forse l'iter corretto è proprio questo!
Cosa ne pensate?