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La norma recita: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinataapplicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”. Quindi non è richiesta la residenza per le agevolazioni IMU.
@Tovrm
Mi sembra che i comuni inseriti nell'elenco ad "alta densità abitativa" chiedono la residenza del conduttore per concedere gli sgravi IMU, per esserne certo bisognerebbe accedere sito del comune di @Centrale e vedere l'ufficio tributi cosa ha previsto per i canoni concordati.
Per gli immobili locati a un soggetto passivo a canone concordato ( art.2 comma 3 e art.5 comma 1 e 2 della legge 431/98) l'imposta é ridotta del 25% . Chi la utilizza come abitazione principale ha una aliquota agevolata dell'0,76%
Nella finanziaria di alcuni anni fa mi sembra che fosse scritto che il 3+2 (la cedolare secca qui non è dirimente) presupponeva che l'inquilino prendeva la residenza nei locali locati. E però nel contratto 3+2 degli accordi di Roma c'è scritto che'inquilino è DOMICILIATO, e non RESIDENTE, nei locali locati. Mah! Vacci a capire.