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<blockquote data-quote="nemo55" data-source="post: 186641" data-attributes="member: 40052"><p>Questo ho trovato:</p><p>"</p><p>L’eredità si acquista solo con l’accettazione da parte dell’erede designato (articolo 459 del codice civile, "Acquisto dell`eredità"). Tale accettazione può essere espressa, ovvero tacita (articolo 474 del codice civile, "Modi di accettazione").</p><p>L’accettazione è espressa quando è contenuta in un atto formale, cioè in un atto pubblico o in una scrittura privata (articolo 475 del codice civile, "Accettazione espressa") ;<u> è tacita quando la persona chiamata all’eredità pone in essere un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che non potrebbe compiere se non nella qualità di erede (articolo 476 del codice civile, "Accettazione tacita"). Il compimento di un atto di disposizione dei beni ereditari, come la donazione, la vendita o la cessione, rientra tra le ipotesi di accettazione tacita dell’eredità (articolo 477 del codice civile, "Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione"). Pertanto, in questi casi, non è necessaria, da parte degli eredi, la sottoscrizione di alcuna dichiarazione di accettazione dell’eredità. "</u></p><p></p><p></p><p>A quanto sopra, visto che ho intenzione di vendere, l'accettazione tacita è palese.</p><p></p><p>Al solito, i notai, le provano tutte pur di spillare quattrini.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="nemo55, post: 186641, member: 40052"] Questo ho trovato: " L’eredità si acquista solo con l’accettazione da parte dell’erede designato (articolo 459 del codice civile, "Acquisto dell`eredità"). Tale accettazione può essere espressa, ovvero tacita (articolo 474 del codice civile, "Modi di accettazione"). L’accettazione è espressa quando è contenuta in un atto formale, cioè in un atto pubblico o in una scrittura privata (articolo 475 del codice civile, "Accettazione espressa") ;[U] è tacita quando la persona chiamata all’eredità pone in essere un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che non potrebbe compiere se non nella qualità di erede (articolo 476 del codice civile, "Accettazione tacita"). Il compimento di un atto di disposizione dei beni ereditari, come la donazione, la vendita o la cessione, rientra tra le ipotesi di accettazione tacita dell’eredità (articolo 477 del codice civile, "Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione"). Pertanto, in questi casi, non è necessaria, da parte degli eredi, la sottoscrizione di alcuna dichiarazione di accettazione dell’eredità. "[/U] A quanto sopra, visto che ho intenzione di vendere, l'accettazione tacita è palese. Al solito, i notai, le provano tutte pur di spillare quattrini. [/QUOTE]
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