Avv Luigi Polidoro

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La voltura è un'accettazione implicita, non suscettibile di trascrizione.
La vendita (pur costituendo anch'essa accettazione implicita e pur essendo soggetta a trascrizione) dovrà comunque essere preceduta dalla trascrizione di un atto di accettazione tacita.
Questo intendevo.
 

Rudyaventador

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La voltura è un'accettazione implicita, non suscettibile di trascrizione.
La vendita (pur costituendo anch'essa accettazione implicita e pur essendo soggetta a trascrizione) dovrà comunque essere preceduta dalla trascrizione di un atto di accettazione tacita.
Questo intendevo.
ok ci siamo fraintesi certo che il notaio trascrive due codici accettazione e compravendita atto tra vivi ma esisite solo un pezzo fisico di carta il rogito , l atto scritto l ho visto solo nel accettazione esplicita senza altro atto seguente
 

marcanto

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Provo un po a "tradurre" in quanto mi sa tanto che parlate e vi esprimete in termini troppo legali ......per chi legale non è.

Sia la Voltura che la Vendita di un bene ereditato costituiscono (come enunciato dalla giurisprudenza) Accettazione Tacita dell'eredità.
> Accettazione Tacita dell'eredità, ossia un'accettazione implicita compiuta attraverso dei comportamenti dell'erede (appunto Voltura o Vendita) che dimostrano la sua intenzione a voler essere erede.
Diversa dall'Accettazione Espressa dell'eredità, che si configura con il porre in essere un atto formale di accettazione, formalizzato con il notaio.

In entrambi i casi di accettazione tacita, ossia sia con la voltura sia con la vendita, (ma anche con Accettazione Espressa) è imperativo la Trascrizione dell'accettazione.
Tale Trascrizione deve sempre precedere ogni atto successivo, a maggior ragione quello della vendita (alienazione) del bene a soggetti terzi.

PS: @Avv Luigi Polidoro - @Rudyaventador fate pure le dovute correzioni necessarie
 

Rudyaventador

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precisioamo pero , dato che la voltura la po fare qualsiasi chiamto , pertanto in presenza di piu chiamati la cassazione dice "La decisione gravata non risulta conforme a tale principio, al quale il Collegio intende assicurare continuita’, avendo apoditticamente reputato che l’atto di volturazione fosse stato fatto nell’interesse di tutti i coeredi, ma ritenendo anzi addirittura irrilevante indagare su chi vi avesse in concreto provveduto, affermazione questa che evidentemente contrasta con il principio sopra riportato, per il quale gli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda, essendo anche necessario riscontrare per gli altri eredi, se vi fosse stata o meno la spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale, ovvero se il ricorrente avesse agito quale loro mandatario."
 

marcanto

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Traducendo in parole povere il #25:
l'accettazione tacita con l'ausilio della voltura si produce solamente in capo al chiamato (erede) che ha materialmente prodotto o presentato la voltura, ma non anche per gli altri co-eredi, qualora gli eredi fossero una pluralità di soggetti.

PS: ma si ..... @Rudyaventador è si preparato, ma ha il brutto difetto di esprimersi in modo complicato
 
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Rudyaventador

Membro Attivo
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Traducendo in parole povere il #25:
l'accettazione tacita con l'ausilio della voltura si produce solamente in capo al chiamato (erede) che ha materialmente prodotto o presentato la voltura, ma non anche per gli altri co-eredi, qualora gli eredi fossero una pluralità di soggetti.

PS: ma si ..... @Rudyaventador è si preparato, ma ha il brutto difetto di esprimersi in modo complicato

infatti non vi dobbiamo far capire :risata: ..un praticante un giorno appese un cartello in sala di aspetto " vietato introdurre codici sentenze e o di esse riproduzioni , quando si è ricevuti ":risata::risata::risata::risata:
 

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