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Perché no? La norma, art. 34, conma 2, del TUE, non lo esclude, in quanto dice semplicemente che la sanzione va calcolata sulla parte del fabbricato costruita in difformità.
Ringrazio tutti per le risposte, molto pertinenti e interessanti. Si, l'eventuale demolizione della parte abusiva pregiudica assolutamente la sicurezza del fabbricato.
Se l'abuso non è sanabile, la fiscalizzazione è comunque conveniente, essendo l'alternativa alla demolizione. Ma io vorrei sapere se è nel mio diritto pretendere la fiscalizzazione di un abuso consistente in un muro perimetrale costruito in difformità dal progetto approvato, non avvicinandosi ma...
Semplifico la domanda: è possibile, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del TUE, fiscalizzare l'abuso e calcolare la sanzione su una parte difforme che determina, anziché un aumento, una riduzione delle dimensioni del fabbricato?
Il mio tecnico pensa, come me, che si potrebbe comunque fiscalizzare, ma non è molto convinto. Il fabbricato è del 1973, quando la distanza prevista dai confini era di 1,50 m e dai fabbricati 3,00 m.
Ringraziandovi tutti per l’interessamento, preciso che l'abuso consiste negli ultimi tre metri del muro perimetrale posteriore (lungo dieci metri), costruiti allontanandosi di ottanta centimetri in più dal confine, rispetto al progetto autorizzato.
Il tecnico comunale sostiene che non è...
In caso di abuso per una difformità parziale del fabbricato per cui la volumetria, anziché aumentare, è diminuita, è possibile, comunque, fiscalizzare l’abuso, cioè pagare una sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione? Come si esegue il calcolo della sanzione?
Vincenzo