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Testo
<blockquote data-quote="barsotti armando" data-source="post: 89958" data-attributes="member: 9695"><p>Testo Unico Edlizia DPR 380/2001 TITOLO III - Agibilità degli edifici</p><p>Capo I - Certificato di agibilità</p><p>Art. 24 (L) - Certificato di agibilità</p><p>(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,</p><p>articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)</p><p>1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,</p><p>risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto</p><p>dispone la normativa vigente.</p><p>2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente</p><p>ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:</p><p>a) nuove costruzioni;</p><p>b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;</p><p>c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al</p><p>comma 1.</p><p>3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di</p><p>costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o</p><p>aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata</p><p>presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria</p><p>da 77 a 464 euro.</p><p>4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della</p><p>dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni</p><p>dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e</p><p>integrazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="barsotti armando, post: 89958, member: 9695"] Testo Unico Edlizia DPR 380/2001 TITOLO III - Agibilità degli edifici Capo I - Certificato di agibilità Art. 24 (L) - Certificato di agibilità (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni. [/QUOTE]
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