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L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Abuso ante 17 marzo 1985
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<blockquote data-quote="SALVES" data-source="post: 156659" data-attributes="member: 29304"><p>Allora ho capito male io ma lucio kappe non ha scritto:</p><p></p><p></p><p></p><p>io ho capito che l'immobile è oggetto di due licenze una del 1951 e l'altra del 1953, ma presenta due sopraelevazioni per i quali non si trovano i titoli abilitativi.</p><p></p><p>Art. 46 D.P.R.380/01 (L) -Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8) </p><p>1 Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. </p><p></p><p>Da questo secondo me se la realizzazione delle sopraelevazioni sono state realizzate dopo il 17/03/1985 come citato dall'art. 46 del D.P.R. 380/01 essendo abusive non possono essere oggetto di stipula di atti tra vivi, se invece sono antecedenti a tale data e quindi con possibilità di dichiarare ante 1967 allora il notaio potrà dire la sua quindi consigliavo di contattarne uno per tale motivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SALVES, post: 156659, member: 29304"] Allora ho capito male io ma lucio kappe non ha scritto: io ho capito che l'immobile è oggetto di due licenze una del 1951 e l'altra del 1953, ma presenta due sopraelevazioni per i quali non si trovano i titoli abilitativi. Art. 46 D.P.R.380/01 (L) -Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8) 1 Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Da questo secondo me se la realizzazione delle sopraelevazioni sono state realizzate dopo il 17/03/1985 come citato dall'art. 46 del D.P.R. 380/01 essendo abusive non possono essere oggetto di stipula di atti tra vivi, se invece sono antecedenti a tale data e quindi con possibilità di dichiarare ante 1967 allora il notaio potrà dire la sua quindi consigliavo di contattarne uno per tale motivo. [/QUOTE]
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