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<blockquote data-quote="Luna_" data-source="post: 272082" data-attributes="member: 47550"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #ff0000">Uno schema semplice semplice trovato in rete.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #ff0000">Quindi come sottolineato,anche nel dubbio,da Hf, i fratelli non essendo legittimari non hanno diritto a richiedere la collazione.</span></span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #ff0000">soggetti tenuti alla collazione</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'">1.coniuge superstite</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'">2. figli legittimi e naturali</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #ff0000">beneficiari della collazione </span>sono gli stessi coeredi sopra indicati; questi, infatti, sono tenuti reciprocamente alla collazione per la formazione della massa da dividere. L'azione non spetta, però, a coloro che pur rientrando in dette categorie non sono divenuti eredi, come nel caso in cui non accettino l'eredità</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #ff0000">oggetto </span> tutte le donazioni ricevute dal defunto a favore delle persone sopra indicate; alla collazione si è tenuti sia quando si è stati beneficiati in una donazione (donazione diretta) sia quando la liberalità risulti da atti diversi dalla donazione (donazione indiretta) come la rimessione del debito effettuata dal de cuius a favore dell'erede o anche in caso di negozio simulato </span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #ff0000">donazioni escluse</span> 1. donazioni di modico valore a favore del coniuge( art. 738 c.c.);</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'">2. le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze;</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'">3. le spese sostenute dal defunto per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale solo quando non eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742 c.c.), a meno che tali spese a favore dei discendenti non siano state effettuate per pagare i loro debiti o per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore (art. 741 c.c.);</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'">4. la donazione rimuneratoria di cui all'art. <a href="http://www.immobilio.it/Articolo_770.htm" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">770</span></u></a> c.c.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'">5. le donazioni fatte dall'erede ai suoi discendenti o al coniuge ( art. <a href="http://www.immobilio.it/Articolo_739.htm" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">739</span></u></a> c.c.)</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #ff0000">dispensa </span> è possibile che il testatore dispensi validamente dalla collazione sempreché che questa non leda la quota del legittimario </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luna_, post: 272082, member: 47550"] [SIZE=3][FONT=times new roman][COLOR=#ff0000]Uno schema semplice semplice trovato in rete.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman][COLOR=#ff0000]Quindi come sottolineato,anche nel dubbio,da Hf, i fratelli non essendo legittimari non hanno diritto a richiedere la collazione.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman][COLOR=#ff0000]soggetti tenuti alla collazione[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman]1.coniuge superstite[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman]2. figli legittimi e naturali[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman][COLOR=#ff0000]beneficiari della collazione [/COLOR]sono gli stessi coeredi sopra indicati; questi, infatti, sono tenuti reciprocamente alla collazione per la formazione della massa da dividere. L'azione non spetta, però, a coloro che pur rientrando in dette categorie non sono divenuti eredi, come nel caso in cui non accettino l'eredità[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman][COLOR=#ff0000]oggetto [/COLOR] tutte le donazioni ricevute dal defunto a favore delle persone sopra indicate; alla collazione si è tenuti sia quando si è stati beneficiati in una donazione (donazione diretta) sia quando la liberalità risulti da atti diversi dalla donazione (donazione indiretta) come la rimessione del debito effettuata dal de cuius a favore dell'erede o anche in caso di negozio simulato [/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman][COLOR=#ff0000]donazioni escluse[/COLOR] 1. donazioni di modico valore a favore del coniuge( art. 738 c.c.);[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman]2. le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze;[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman]3. le spese sostenute dal defunto per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale solo quando non eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742 c.c.), a meno che tali spese a favore dei discendenti non siano state effettuate per pagare i loro debiti o per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore (art. 741 c.c.);[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman]4. la donazione rimuneratoria di cui all'art. [URL='http://www.immobilio.it/Articolo_770.htm'][U][COLOR=#0066cc]770[/COLOR][/U][/URL] c.c.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman]5. le donazioni fatte dall'erede ai suoi discendenti o al coniuge ( art. [URL='http://www.immobilio.it/Articolo_739.htm'][U][COLOR=#0066cc]739[/COLOR][/U][/URL] c.c.)[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=times new roman][COLOR=#ff0000]dispensa [/COLOR] è possibile che il testatore dispensi validamente dalla collazione sempreché che questa non leda la quota del legittimario [/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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