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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 354522" data-attributes="member: 31598"><p>La situazione è piuttosto complessa e confusa ed è difficile dare una risposta on-line senza un attento esame delle cose che sono state scritte. Andrebbe, infatti, chiarito bene il tipo di contratto in essere (suppongo un 4+4 a canone “catastale”) e se esiste un curatore fallimentare. In ogni caso, se il locatore è realmente fallito, il contratto non si scioglie e nel contratto subentra di diritto l’amministratore fallimentare (in senso conforme l’art. 80 del regio decreto n°267/1942 sostituito dall’art. 66 del D.Lgs. n°5/2006 e dall’art. 4, co. 12 del D.Lgs. n°169/2007). Costui, al momento del subentro, avrà diritto a riscuotere ed acquisire all’attivo fallimentare il canone prima versato al fallito.</p><p></p><p>Affrontando, ora, il problema del tuo recesso (ammesso, peraltro, per gravi motivi dall’art. 3, co. 6 della legge n°431/1998) risulta difficile capire come sia possibile risolvere unilateralmente il precedente contratto e stipularne uno nuovo senza il consenso della parte locatrice. La risoluzione per “mutuo consenso” di un contratto di locazione, ammissibile, a norma dell’art. 1372 del codice civile, richiede espressamente la forma scritta “ad substantiam” e la firma di tutte le parti in causa. Deve essere chiaro che tale circostanza (recesso di un co-conduttore) deve essere conosciuto dall’amministratore fallimentare. In casi come questo (contratto 4+4 in solido), i cointestatari, anche se indicati singolarmente in contratto, rappresentano un’unica parte conduttrice: essi, pertanto, sono obbligati solidalmente a fare fronte agli adempimenti contrattuali. Questo vuol dire che se uno se ne va, sono gli altri che ne devono rispondere. Chi se ne vuole andare, però, non basta che dia la disdetta agli altri co-conduttori o al proprietario, in quanto il recesso parziale dal contratto non è singolo (come nel contratto per studenti universitari), ma solidale, pertanto deve essere accettato da tutte le parti in causa, nessuno escluso, liberando il coinquilino che se ne va.</p><p></p><p>Tale operazione, come precisato, va fatta con un atto scritto trattandosi di una modifica apportata al contratto - sottoscritto da tutte le parti in causa, amministratore fallimentare compreso - che può essere registrato per la certezza di tutte le parti e per dare data certa all’atto, in cui dichiarare che ogni pendenza economica relativa al tuo recesso è già stata regolata fra le parti (quota canone, deposito cauzionale, utenze a rete ecc.). Ai fini fiscali, per regolarizzare il rapporto, occorre registrare una cessione parziale di contratto , in sostanza un atto con il quale colui che se ne va cede diritti e obblighi contrattuali a chi rimane che se li assume, presentando – entro 30 giorni dalla data di cessione del contratto - copia delle prime due facciate del mod. 69 con barratura della casella CES nel quadro A e e con i dati del curatore fallimentare al N.ORD. 1 del quadro B + copia del mod. F23 (cod. trib. 110T; 67 euro).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 354522, member: 31598"] La situazione è piuttosto complessa e confusa ed è difficile dare una risposta on-line senza un attento esame delle cose che sono state scritte. Andrebbe, infatti, chiarito bene il tipo di contratto in essere (suppongo un 4+4 a canone “catastale”) e se esiste un curatore fallimentare. In ogni caso, se il locatore è realmente fallito, il contratto non si scioglie e nel contratto subentra di diritto l’amministratore fallimentare (in senso conforme l’art. 80 del regio decreto n°267/1942 sostituito dall’art. 66 del D.Lgs. n°5/2006 e dall’art. 4, co. 12 del D.Lgs. n°169/2007). Costui, al momento del subentro, avrà diritto a riscuotere ed acquisire all’attivo fallimentare il canone prima versato al fallito. Affrontando, ora, il problema del tuo recesso (ammesso, peraltro, per gravi motivi dall’art. 3, co. 6 della legge n°431/1998) risulta difficile capire come sia possibile risolvere unilateralmente il precedente contratto e stipularne uno nuovo senza il consenso della parte locatrice. La risoluzione per “mutuo consenso” di un contratto di locazione, ammissibile, a norma dell’art. 1372 del codice civile, richiede espressamente la forma scritta “ad substantiam” e la firma di tutte le parti in causa. Deve essere chiaro che tale circostanza (recesso di un co-conduttore) deve essere conosciuto dall’amministratore fallimentare. In casi come questo (contratto 4+4 in solido), i cointestatari, anche se indicati singolarmente in contratto, rappresentano un’unica parte conduttrice: essi, pertanto, sono obbligati solidalmente a fare fronte agli adempimenti contrattuali. Questo vuol dire che se uno se ne va, sono gli altri che ne devono rispondere. Chi se ne vuole andare, però, non basta che dia la disdetta agli altri co-conduttori o al proprietario, in quanto il recesso parziale dal contratto non è singolo (come nel contratto per studenti universitari), ma solidale, pertanto deve essere accettato da tutte le parti in causa, nessuno escluso, liberando il coinquilino che se ne va. Tale operazione, come precisato, va fatta con un atto scritto trattandosi di una modifica apportata al contratto - sottoscritto da tutte le parti in causa, amministratore fallimentare compreso - che può essere registrato per la certezza di tutte le parti e per dare data certa all’atto, in cui dichiarare che ogni pendenza economica relativa al tuo recesso è già stata regolata fra le parti (quota canone, deposito cauzionale, utenze a rete ecc.). Ai fini fiscali, per regolarizzare il rapporto, occorre registrare una cessione parziale di contratto , in sostanza un atto con il quale colui che se ne va cede diritti e obblighi contrattuali a chi rimane che se li assume, presentando – entro 30 giorni dalla data di cessione del contratto - copia delle prime due facciate del mod. 69 con barratura della casella CES nel quadro A e e con i dati del curatore fallimentare al N.ORD. 1 del quadro B + copia del mod. F23 (cod. trib. 110T; 67 euro). [/QUOTE]
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