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Testo
<blockquote data-quote="Kurt" data-source="post: 326029" data-attributes="member: 49317"><p>no. In tale condizione la moglie è proprietaria non intestataria e l'atto riguarda due parenti in linea retta, quindi è esente per normativa regionale.</p><p> </p><p>Marcello,</p><p>in ipotesi di compravendita non rileva il titolo di provenienza del cedente (cognato). Se fanno la compravendita con la moglie in comunione dei beni la situazione post atto è la seguente:</p><p>a) marito proprietario esclusivo del 50 % in quanto eredità</p><p>b) marito proprietario al 50% del 50 % acquistato dal fratello (25%)</p><p>c) moglie proprietaria al 50% del 50 % acquistato dal cognato (25%)</p><p> </p><p>Altra soluzione è la compravendita senza intervento della moglie, la situazione sarebbe la seguente:</p><p>a) marito proprietario esclusivo del 50 % in quanto eredità;</p><p>b) marito intestatario del 50% acquistato dal fratello e proprietario al 25%</p><p>c) moglie non intestataria e proprietaria della quota acquistata dal marito al 25%</p><p> </p><p>In altre parole con la comunione può avverarsi l'ipotesi in cui l'intestatario condivida la proprietà con il coniuge che non compare in titoli di proprietà. La situazione è regolata ope legis, ergo limitando, in ragione di talune interpretazioni, la libertà del soggetto che non partecipa all'atto e che si trova proprietario anche contro la sua volontà o conoscenza.</p><p> </p><p>Infine esiste una terza possibilità con rinuncia del fratello all'eredità sull'immobile e conguaglio in denaro. In questo caso l'immobile sarebbe sottratto alla comunione perché proveniente interamente da eredità, anche se potrebbe essere opinata, in sede di separazione e/o divorzio, la provenienza dei fondi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kurt, post: 326029, member: 49317"] no. In tale condizione la moglie è proprietaria non intestataria e l'atto riguarda due parenti in linea retta, quindi è esente per normativa regionale. Marcello, in ipotesi di compravendita non rileva il titolo di provenienza del cedente (cognato). Se fanno la compravendita con la moglie in comunione dei beni la situazione post atto è la seguente: a) marito proprietario esclusivo del 50 % in quanto eredità b) marito proprietario al 50% del 50 % acquistato dal fratello (25%) c) moglie proprietaria al 50% del 50 % acquistato dal cognato (25%) Altra soluzione è la compravendita senza intervento della moglie, la situazione sarebbe la seguente: a) marito proprietario esclusivo del 50 % in quanto eredità; b) marito intestatario del 50% acquistato dal fratello e proprietario al 25% c) moglie non intestataria e proprietaria della quota acquistata dal marito al 25% In altre parole con la comunione può avverarsi l'ipotesi in cui l'intestatario condivida la proprietà con il coniuge che non compare in titoli di proprietà. La situazione è regolata ope legis, ergo limitando, in ragione di talune interpretazioni, la libertà del soggetto che non partecipa all'atto e che si trova proprietario anche contro la sua volontà o conoscenza. Infine esiste una terza possibilità con rinuncia del fratello all'eredità sull'immobile e conguaglio in denaro. In questo caso l'immobile sarebbe sottratto alla comunione perché proveniente interamente da eredità, anche se potrebbe essere opinata, in sede di separazione e/o divorzio, la provenienza dei fondi. [/QUOTE]
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