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Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 218914" data-attributes="member: 10285"><p>Allora andando per gradi</p><p></p><p>La legge fallimentare prevede per il principio di <strong>par condicio creditorum</strong> che l'imprendiotore che ha posto in essere atti finalizzati a depauperare e sottrarre il patrimonio dell'azienda all'azione creditoria, possono essere soggetti alla cd " revocatoria fallimentare " , che tradotto in parole povere significa annullare gli atti compiuti ... bada bene che per atti compiuti non è inteso solo gli atti di vendita o di passaggio di beni... ma per es. pagamenti fittizzi o altro... affinchè tale azione revocatoria possa essere posta in atto ed avere effetto è necessario rispettare 2 principi fondamentali :</p><p>1- non deve essere trascorso più di anno ( in alcuni casi 6 mesi ) dal compimento di questi atti a far data dalla istanza di fallimento .</p><p>2- il terzo ( il beneficiario di questi atti ) deve essere a conoscenza dell'istanza di fallimento avverso l'imprenditore .</p><p>In generale avverso chi può dimostrare di non essere a conoscenza della situazione fallimentare dell'imprenditore e chi ha beneficiato di questi atti 1 anno o 6 mesi prima l'istanza fallimentare non ha nessun problema.</p><p>A maggior tutela del terzo beneficiario interviene l'art. 67 bis comma c del D.lgs 12/9/2007 n° 169 il quale recita :</p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #800080">c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.</span></span></em></span></p><p> </p><p></p><p>Una prima verifica la potresti trovare nei valori OMI rilasciati dall'Agenzia del Territorio che uniti ad una valutazione di un AI e di , eventualmente, un tecnico ( geometra, ingegnere )... ti potranno dare un idea del valore di mercato.</p><p>Tutto ciò premesso però mi occorre esprimere una valutazione e darti un consiglio... l'acquisto di un immobile deve essere una piacevole opportunità , se deve essere un spiacevole necessità... come diceva Totò nel film Miseria e nobiltà " <strong>desisti</strong> " inoltre... la situazione di crisi che attraversiamo non significa comunque che tutte le Aziende sono sull'orlo del fallimento, anzi... per cui coinvolgi un commercialista di fiducia per leggere i bilanci della società, conferisci incarico professionale ad un Notaio ( dico incarico professionale perchè in questo modo il Notaio non avrà solo il compito di Pubblico Ufficiale ma anche quello di agire nel tuo interesse specifico oltre ad esserne responsabile , valuta con serenità se ti conviene o meno ... e nel caso passa ad altro che ti dia più tranquillità. Fabrizio</p><p> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 218914, member: 10285"] Allora andando per gradi La legge fallimentare prevede per il principio di [B]par condicio creditorum[/B] che l'imprendiotore che ha posto in essere atti finalizzati a depauperare e sottrarre il patrimonio dell'azienda all'azione creditoria, possono essere soggetti alla cd " revocatoria fallimentare " , che tradotto in parole povere significa annullare gli atti compiuti ... bada bene che per atti compiuti non è inteso solo gli atti di vendita o di passaggio di beni... ma per es. pagamenti fittizzi o altro... affinchè tale azione revocatoria possa essere posta in atto ed avere effetto è necessario rispettare 2 principi fondamentali : 1- non deve essere trascorso più di anno ( in alcuni casi 6 mesi ) dal compimento di questi atti a far data dalla istanza di fallimento . 2- il terzo ( il beneficiario di questi atti ) deve essere a conoscenza dell'istanza di fallimento avverso l'imprenditore . In generale avverso chi può dimostrare di non essere a conoscenza della situazione fallimentare dell'imprenditore e chi ha beneficiato di questi atti 1 anno o 6 mesi prima l'istanza fallimentare non ha nessun problema. A maggior tutela del terzo beneficiario interviene l'art. 67 bis comma c del D.lgs 12/9/2007 n° 169 il quale recita : [SIZE=3][I][FONT=Verdana][COLOR=#800080]c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.[/COLOR][/FONT][/I][/SIZE] Una prima verifica la potresti trovare nei valori OMI rilasciati dall'Agenzia del Territorio che uniti ad una valutazione di un AI e di , eventualmente, un tecnico ( geometra, ingegnere )... ti potranno dare un idea del valore di mercato. Tutto ciò premesso però mi occorre esprimere una valutazione e darti un consiglio... l'acquisto di un immobile deve essere una piacevole opportunità , se deve essere un spiacevole necessità... come diceva Totò nel film Miseria e nobiltà " [B]desisti[/B] " inoltre... la situazione di crisi che attraversiamo non significa comunque che tutte le Aziende sono sull'orlo del fallimento, anzi... per cui coinvolgi un commercialista di fiducia per leggere i bilanci della società, conferisci incarico professionale ad un Notaio ( dico incarico professionale perchè in questo modo il Notaio non avrà solo il compito di Pubblico Ufficiale ma anche quello di agire nel tuo interesse specifico oltre ad esserne responsabile , valuta con serenità se ti conviene o meno ... e nel caso passa ad altro che ti dia più tranquillità. Fabrizio [FONT=Verdana][COLOR=#800080][SIZE=2][/SIZE][/COLOR][/FONT] [/QUOTE]
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