Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Acquisto con comodato d'uso gratuito
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 268633" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">In assenza di diverse pattuizioni contrattuali, il comodante può decidere di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, anche prima del termine pattuito. In particolare, a norma dell’art. 1809 del cod. civ., “<em>il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto, <strong>Se, però, durante il termine convenuto</strong> o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, <strong>sopravviene un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata</strong></em>”. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Se le parti non trovano un accordo per la risoluzione consensuale del comodato, il comodante deve inviare una lettera raccomandata al comodatario, comunicando, a norma dell’articolo sopracitato, il proprio urgente e impreveduto bisogno di rientrare in possesso dell’immobile.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ove la badante non riconsegni l’immobile, il comodante può agire (con un legale) per la riconsegna giudiziaria dei locali, con riserva di richiedere i danni per mancata restituzione, acquisendo la medesima la posizione di detentrice senza titolo di bene altrui. Quella del tribunale, per ora, sembra destinata a rimanere la strada principale (la Corte Costituzionale ha recentemente escluso che controversie di questo tipo possano rientrare tra le ipotesi di mediazione, salvo che il procedimento di mediazione stesso non sia espressamente previsto da specifiche clausole contrattuali). </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 268633, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]In assenza di diverse pattuizioni contrattuali, il comodante può decidere di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, anche prima del termine pattuito. In particolare, a norma dell’art. 1809 del cod. civ., “[I]il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto, [B]Se, però, durante il termine convenuto[/B] o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, [B]sopravviene un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata[/B][/I]”. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Se le parti non trovano un accordo per la risoluzione consensuale del comodato, il comodante deve inviare una lettera raccomandata al comodatario, comunicando, a norma dell’articolo sopracitato, il proprio urgente e impreveduto bisogno di rientrare in possesso dell’immobile.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ove la badante non riconsegni l’immobile, il comodante può agire (con un legale) per la riconsegna giudiziaria dei locali, con riserva di richiedere i danni per mancata restituzione, acquisendo la medesima la posizione di detentrice senza titolo di bene altrui. Quella del tribunale, per ora, sembra destinata a rimanere la strada principale (la Corte Costituzionale ha recentemente escluso che controversie di questo tipo possano rientrare tra le ipotesi di mediazione, salvo che il procedimento di mediazione stesso non sia espressamente previsto da specifiche clausole contrattuali). [/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Acquisto con comodato d'uso gratuito
Alto