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<blockquote data-quote="vecchiesentenze" data-source="post: 495057" data-attributes="member: 64749"><p>Salve, mi chiamo Francesco e sono lieto di far parte del Forum. Chiedo un consiglio su quanto segue.</p><p>Sto acquistano un immobile. La banca ha approvato la delibera in prima battuta e, successivamente, ha inviato il perito per il sopralluogo dell'immobile.</p><p>Dalla perizia, sono emersi delle "lievi difformità" che, a mio avviso, non inficiano sull'erogazione del mutuo. Ma la banca, adesso, sta creando qualche problema perchè parla di "abusi".</p><p>Le difformità sono le seguenti: </p><p>1) struttura amovibile sulla corte di pertinenza esclusiva.</p><p>2) chiusura di una finestra e apertura della stessa non indicate nella mappa catastale.</p><p></p><p>- per il punto 1), ai fini edilizi, <strong>non è necessario alcun permesso per costruire pergolati e coperture amovibili. </strong>Infatti, il Consiglio di Stato, nel 2014, ha affermato che questo genere di copertura "<em>non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati….</em>)”.</p><p>Ai fini catastali, invece, i <u>beni amovibili non si devono accatastare perchè non ancorati al suolo</u>.</p><p></p><p>- per il punto 2), l'Agenzia del Territorio ha evidenziato nella circolare n. 2/2010 che, in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) <u>non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto poiché tali interventi non modificano la rendita: la planimetria catastale, quindi, è da considerarsi conforme anche in presenza di piccole variazioni che non incidono sulla rendita e il rogito può essere stipulato</u>.</p><p>La lett. e) dell’art. 3 della citata circolare, inoltre, precisa che “<em>non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità</em>”.</p><p>Preciso che tali osservazioni, sono state inviate anche alla banca.</p><p>a questo punto, non so più cosa pensare... grazie in anticipo.</p><p>Francesco</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vecchiesentenze, post: 495057, member: 64749"] Salve, mi chiamo Francesco e sono lieto di far parte del Forum. Chiedo un consiglio su quanto segue. Sto acquistano un immobile. La banca ha approvato la delibera in prima battuta e, successivamente, ha inviato il perito per il sopralluogo dell'immobile. Dalla perizia, sono emersi delle "lievi difformità" che, a mio avviso, non inficiano sull'erogazione del mutuo. Ma la banca, adesso, sta creando qualche problema perchè parla di "abusi". Le difformità sono le seguenti: 1) struttura amovibile sulla corte di pertinenza esclusiva. 2) chiusura di una finestra e apertura della stessa non indicate nella mappa catastale. - per il punto 1), ai fini edilizi, [B]non è necessario alcun permesso per costruire pergolati e coperture amovibili. [/B]Infatti, il Consiglio di Stato, nel 2014, ha affermato che questo genere di copertura "[I]non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati….[/I])”. Ai fini catastali, invece, i [U]beni amovibili non si devono accatastare perchè non ancorati al suolo[/U]. - per il punto 2), l'Agenzia del Territorio ha evidenziato nella circolare n. 2/2010 che, in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) [U]non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto poiché tali interventi non modificano la rendita: la planimetria catastale, quindi, è da considerarsi conforme anche in presenza di piccole variazioni che non incidono sulla rendita e il rogito può essere stipulato[/U]. La lett. e) dell’art. 3 della citata circolare, inoltre, precisa che “[I]non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità[/I]”. Preciso che tali osservazioni, sono state inviate anche alla banca. a questo punto, non so più cosa pensare... grazie in anticipo. Francesco [/QUOTE]
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