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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 121077" data-attributes="member: 10285"><p>La pratica della cessione del compromesso può essere definita lucrativa ma purtroppo è legale, Il compromesso è un contratto tra le parti ed anche se non è registrato ( adempimento puramente Fiscale ) non perde comunque la sua efficacia e forza. Requisito essenziale è che all'interno dei patti e condizioni sia stata prevista intrinsecamente con la formula " per se o per persona da nominarsi " la possibilità di cedere il contratto. La cessione del compromesso certamente può presentare aspetti di turbamento ( il venditore firmerà al rogito ? ) ma l'acquirente nel momento in cui firma un contratto preliminare acquisisce una serie di diritti sull'immobile ed è sua facoltà cedere anche se ad un prezzo sicuramente superiore la sua promessa di acquisto ed il venditore non può rifiutarsi di firmare il rogito ne tantomeno può chiedere conto della differenza, il contratto da lui sottoscritto conteneva quei patti e quelle condizioni, pensiamo per un attimo all'inverso , quindi non alla pratica speculativa bensì al compratore che per sopraggiunti motivi economici non può far fronte all'impegno assunto e cede il compromesso ad un prezzo inferiore pur di non perdere altro, in questo caso la differenza sarà a danno del compratore, ebbene il venditore certamente non concederà uno sconto ulteriore al compratore perchè dirà " i patti con me erano diversi ".</p><p>Nel caso specifico, il mio consiglio è quello di farsi seguire da un avvocato nella redazione di un preliminare con la società, che tenga conto della cessione del compromesso e di una penale nel caso in cui il venditore crei problemi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 121077, member: 10285"] La pratica della cessione del compromesso può essere definita lucrativa ma purtroppo è legale, Il compromesso è un contratto tra le parti ed anche se non è registrato ( adempimento puramente Fiscale ) non perde comunque la sua efficacia e forza. Requisito essenziale è che all'interno dei patti e condizioni sia stata prevista intrinsecamente con la formula " per se o per persona da nominarsi " la possibilità di cedere il contratto. La cessione del compromesso certamente può presentare aspetti di turbamento ( il venditore firmerà al rogito ? ) ma l'acquirente nel momento in cui firma un contratto preliminare acquisisce una serie di diritti sull'immobile ed è sua facoltà cedere anche se ad un prezzo sicuramente superiore la sua promessa di acquisto ed il venditore non può rifiutarsi di firmare il rogito ne tantomeno può chiedere conto della differenza, il contratto da lui sottoscritto conteneva quei patti e quelle condizioni, pensiamo per un attimo all'inverso , quindi non alla pratica speculativa bensì al compratore che per sopraggiunti motivi economici non può far fronte all'impegno assunto e cede il compromesso ad un prezzo inferiore pur di non perdere altro, in questo caso la differenza sarà a danno del compratore, ebbene il venditore certamente non concederà uno sconto ulteriore al compratore perchè dirà " i patti con me erano diversi ". Nel caso specifico, il mio consiglio è quello di farsi seguire da un avvocato nella redazione di un preliminare con la società, che tenga conto della cessione del compromesso e di una penale nel caso in cui il venditore crei problemi. [/QUOTE]
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