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<blockquote data-quote="Luna_" data-source="post: 556286" data-attributes="member: 47550"><p>Estratto Comitato interregionale consigli notarili triveneto</p><p></p><p></p><p></p><p>7) Art. 169 C.C. deroga all’autorizzazione giudiziale</p><p>IN PRESENZA DI MINORI</p><p>Si ritiene possibile prevedere nell\'atto costitutivo del fondo (ma anche in un atto</p><p>modificativo della disciplina dello stesso) la facoltà dei coniugi di alienare, ipoteca¬re, dare</p><p>in pegno o comunque vincolare i beni del fondo sen¬za necessità di autorizzazione giudiziale</p><p>ai sensi dell\'art. 169 c.c., in presenza di figli minori.</p><p>Argomento oggetto di ampio dibattito, in dottrina ed in par¬te in giurisprudenza, è quello</p><p>relativo all\'interpretazione dell\'inciso iniziale dell\'art. 169 c.c.: \"Se non è stato</p><p>e¬spressamente consentito nell\'atto di costituzione....\"</p><p>Ci si chiede, in particolare, se tale inciso contenga una disposizione derogatrice a ciascuna</p><p>delle prescrizioni det¬tate dalla norma stessa.</p><p>La regola generale in presenza di figli minori è quella del¬l\'alienazione con il consenso</p><p>congiunto dei coniugi, previa autorizzazione del Tribunale, nei soli casi di necessità ed utilità</p><p>evidente.</p><p>L\'orientamento della dottrina maggioritaria e di gran parte della giurisprudenza è per la</p><p>piena derogabilità della nor¬ma, nel senso della legittimità della clausola che preveda la</p><p>possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo pa¬trimoniale, in presenza di figli minori,</p><p>senza necessità di autorizzazione giudiziale.</p><p>Detta possibilità si ricava da:</p><p>- una puntuale esegesi della struttura della norma stessa:</p><p>- dal fatto che la deroga all\'intervento dell\'autorità giu¬diziaria non è eccezionale ma è</p><p>prevista anche in altre ipo¬tesi, quali, ad esempio, quelle di cui all\'art. 356 II com¬ma c.c. in</p><p>materia di curatore speciale, nonché in materia di esecutore testamentario, che potrebbe</p><p>essere dispensato dalle autorizzazioni ex artt. 703 c.c. e 747 c.p.c.; e</p><p>- dai principi generali in materia di autonomia privata.</p><p>Con detta deroga, infatti, viene ripristinato il principio generale secondo il quale i genitori</p><p>sono liberi di decide¬re ciò che essi ritengono il meglio per la realizzazione dei bisogni della</p><p>famiglia. Il legislatore affida, infatti, ai coniugi il potere di autoregolamentarsi sulla base</p><p>del¬l\'accordo.</p><p>Il nostro ordinamento non impone, in linea generale, un con¬trollo giudiziario sugli atti</p><p>compiuti da genitori aventi ad oggetto i beni personali o comuni, anche se gli stessi possono</p><p>avere effetti dirompenti sulla situazione economica della famiglia.</p><p>L\'art. 320 c.c. richiede l\'autorizzazione perché i beni non sono di proprietà dei genitori, ma</p><p>dei minori.</p><p>Non si può, inoltre, ritenere che la possibilità di dispor¬re dei beni senza necessità di</p><p>autorizzazione giudiziale si ponga in contrasto con il disposto di cui all\'art. 171 c.c., il quale</p><p>(secondo quanto meglio evidenziato nell\'orientamento in materia di scioglimento) disciplina</p><p>ipotesi specifiche ben diverse e rappresenta una norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luna_, post: 556286, member: 47550"] Estratto Comitato interregionale consigli notarili triveneto 7) Art. 169 C.C. deroga all’autorizzazione giudiziale IN PRESENZA DI MINORI Si ritiene possibile prevedere nell\'atto costitutivo del fondo (ma anche in un atto modificativo della disciplina dello stesso) la facoltà dei coniugi di alienare, ipoteca¬re, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo sen¬za necessità di autorizzazione giudiziale ai sensi dell\'art. 169 c.c., in presenza di figli minori. Argomento oggetto di ampio dibattito, in dottrina ed in par¬te in giurisprudenza, è quello relativo all\'interpretazione dell\'inciso iniziale dell\'art. 169 c.c.: \"Se non è stato e¬spressamente consentito nell\'atto di costituzione....\" Ci si chiede, in particolare, se tale inciso contenga una disposizione derogatrice a ciascuna delle prescrizioni det¬tate dalla norma stessa. La regola generale in presenza di figli minori è quella del¬l\'alienazione con il consenso congiunto dei coniugi, previa autorizzazione del Tribunale, nei soli casi di necessità ed utilità evidente. L\'orientamento della dottrina maggioritaria e di gran parte della giurisprudenza è per la piena derogabilità della nor¬ma, nel senso della legittimità della clausola che preveda la possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo pa¬trimoniale, in presenza di figli minori, senza necessità di autorizzazione giudiziale. Detta possibilità si ricava da: - una puntuale esegesi della struttura della norma stessa: - dal fatto che la deroga all\'intervento dell\'autorità giu¬diziaria non è eccezionale ma è prevista anche in altre ipo¬tesi, quali, ad esempio, quelle di cui all\'art. 356 II com¬ma c.c. in materia di curatore speciale, nonché in materia di esecutore testamentario, che potrebbe essere dispensato dalle autorizzazioni ex artt. 703 c.c. e 747 c.p.c.; e - dai principi generali in materia di autonomia privata. Con detta deroga, infatti, viene ripristinato il principio generale secondo il quale i genitori sono liberi di decide¬re ciò che essi ritengono il meglio per la realizzazione dei bisogni della famiglia. Il legislatore affida, infatti, ai coniugi il potere di autoregolamentarsi sulla base del¬l\'accordo. Il nostro ordinamento non impone, in linea generale, un con¬trollo giudiziario sugli atti compiuti da genitori aventi ad oggetto i beni personali o comuni, anche se gli stessi possono avere effetti dirompenti sulla situazione economica della famiglia. L\'art. 320 c.c. richiede l\'autorizzazione perché i beni non sono di proprietà dei genitori, ma dei minori. Non si può, inoltre, ritenere che la possibilità di dispor¬re dei beni senza necessità di autorizzazione giudiziale si ponga in contrasto con il disposto di cui all\'art. 171 c.c., il quale (secondo quanto meglio evidenziato nell\'orientamento in materia di scioglimento) disciplina ipotesi specifiche ben diverse e rappresenta una norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica. [/QUOTE]
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