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Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 568831" data-attributes="member: 10285"><p>L'atto di rinuncia all'opposizione non interrompe nella sostanza il decorso ventennale della prescrizione della donazione ( vent'anni dalla donazione e 10 dalla morte del donante termini decorsi i quali non è possibile proporre nessun atto )</p><p> Sostanzialmente gli immobili pervenuti per donazione sono ritenuti a rischio per tutta una serie di motivazioni ( rispetto della legittima, soddisfacimento della quota cespite, ecc.ecc. ) per questi motivi le banche difficilmente erogano mutui su questi immobili. La giurisprudenza stessa non è chiara e fa differenza tra atto di rinuncia all'opposizione e rinuncia all'azione di riduzione, l'uno non include l'altro e comunque se entro i termini di prescrizione è opponibile. Il consiglio è quello di sottoporre tutte le carte ad un notaio che leggendole potrà darti una risposta più precisa, tenendo presente che il mutuo sarà un'incognita.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 568831, member: 10285"] L'atto di rinuncia all'opposizione non interrompe nella sostanza il decorso ventennale della prescrizione della donazione ( vent'anni dalla donazione e 10 dalla morte del donante termini decorsi i quali non è possibile proporre nessun atto ) Sostanzialmente gli immobili pervenuti per donazione sono ritenuti a rischio per tutta una serie di motivazioni ( rispetto della legittima, soddisfacimento della quota cespite, ecc.ecc. ) per questi motivi le banche difficilmente erogano mutui su questi immobili. La giurisprudenza stessa non è chiara e fa differenza tra atto di rinuncia all'opposizione e rinuncia all'azione di riduzione, l'uno non include l'altro e comunque se entro i termini di prescrizione è opponibile. Il consiglio è quello di sottoporre tutte le carte ad un notaio che leggendole potrà darti una risposta più precisa, tenendo presente che il mutuo sarà un'incognita. [/QUOTE]
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