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<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 756504" data-attributes="member: 74968"><p>perdonate la tardiva ulteriore risposta ma da qualche giorno mi ronzava in testa un ricordo e solo poco fa ho efficacemente messo mano ai ricordi:</p><p></p><p><strong>la Corte di Cassazione</strong> (Cass. Sez. Tri, Civ., Ordinanza 16 ottobre 2020 n. 22488) ha statuito che “in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, tariffa, parte I, articolo 1, comma 4, nota II-bis, allegata, ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, <strong>la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l’anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all’acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l’atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione (articolo 2704 c.c.), non essendo necessaria anche la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari”</strong></p><p>qui l'articolo completo: <a href="https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13869-sufficiente-una-scrittura-privata-registrata-per-mantenere-i-benefici-prima-casa.html" target="_blank">Sufficiente una scrittura privata registrata per mantenere i benefici prima casa</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 756504, member: 74968"] perdonate la tardiva ulteriore risposta ma da qualche giorno mi ronzava in testa un ricordo e solo poco fa ho efficacemente messo mano ai ricordi: [B]la Corte di Cassazione[/B] (Cass. Sez. Tri, Civ., Ordinanza 16 ottobre 2020 n. 22488) ha statuito che “in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, tariffa, parte I, articolo 1, comma 4, nota II-bis, allegata, ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, [B]la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l’anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all’acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l’atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione (articolo 2704 c.c.), non essendo necessaria anche la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari”[/B] qui l'articolo completo: [URL="https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13869-sufficiente-una-scrittura-privata-registrata-per-mantenere-i-benefici-prima-casa.html"]Sufficiente una scrittura privata registrata per mantenere i benefici prima casa[/URL] [/QUOTE]
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