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<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 459458" data-attributes="member: 45256"><p>Non è che abbassi il prezzo. la casa avrà un valore. Tu acquisti solo la nuda proprietà e non la proprietà piena. Quindi la perizia dirà che la casa vale X. Il valore della nuda proprietà è in proporzione agli anni di tua mamma Y. Se tua madre è giovane, avrai un valore della nuda proprietà molto + basso rispetto ad una persona + anziana. Quando rogiti verrà inserito il calcolo X-Y.</p><p></p><p>Per quanto riguarda l'agevolazione prima casa:</p><p></p><p><em>La Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza n.263/38/13 ha chiarito che i benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa sono compatibili anche con l'acquisto della “nuda proprietà” e, in tale caso, non decadono se l'acquirente non trasferisce la propria residenza nel comune d'ubicazione dell'immobile entro i 18 mesi dall'atto; è onere del medesimo, tuttavia, dichiarare nel rogito la propria intenzione di voler adibire l'immobile ad abitazione principale e trasferire la propria residenza non appena l'immobile entrerà nella propria piena disponibilità. Nello specifico, un contribuente acquistava la nuda proprietà di un immobile fruendo delle aliquote fiscali agevolate. Non essendo avvenuto, nei 18 mesi, il trasferimento di residenza «nel comune di ubicazione dell'immobile» acquistato, l'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni e recuperava le relative imposte, in quanto anche in caso di acquisto di nuda proprietà, non viene meno la condizione prevista dalla normativa fiscale, di trasferire la residenza nel comune d'ubicazione d'immobile; adempimento reso possibile dal fatto che la residenza non va necessariamente trasferita all'interno dell'immobile acquistato bensì nel comune d'ubicazione del medesimo. Di parere opposto, come chiarito, la Commissione, che indica che è sufficiente che il compratore del fabbricato dichiari di volerlo adibire a propria abitazione per poter godere dei benefici, fermo restando che nel momento in cui l'appartamento entra nella disponibilità del compratore, questi lo deve adibire realmente a propria abitazione.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 459458, member: 45256"] Non è che abbassi il prezzo. la casa avrà un valore. Tu acquisti solo la nuda proprietà e non la proprietà piena. Quindi la perizia dirà che la casa vale X. Il valore della nuda proprietà è in proporzione agli anni di tua mamma Y. Se tua madre è giovane, avrai un valore della nuda proprietà molto + basso rispetto ad una persona + anziana. Quando rogiti verrà inserito il calcolo X-Y. Per quanto riguarda l'agevolazione prima casa: [I]La Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza n.263/38/13 ha chiarito che i benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa sono compatibili anche con l'acquisto della “nuda proprietà” e, in tale caso, non decadono se l'acquirente non trasferisce la propria residenza nel comune d'ubicazione dell'immobile entro i 18 mesi dall'atto; è onere del medesimo, tuttavia, dichiarare nel rogito la propria intenzione di voler adibire l'immobile ad abitazione principale e trasferire la propria residenza non appena l'immobile entrerà nella propria piena disponibilità. Nello specifico, un contribuente acquistava la nuda proprietà di un immobile fruendo delle aliquote fiscali agevolate. Non essendo avvenuto, nei 18 mesi, il trasferimento di residenza «nel comune di ubicazione dell'immobile» acquistato, l'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni e recuperava le relative imposte, in quanto anche in caso di acquisto di nuda proprietà, non viene meno la condizione prevista dalla normativa fiscale, di trasferire la residenza nel comune d'ubicazione d'immobile; adempimento reso possibile dal fatto che la residenza non va necessariamente trasferita all'interno dell'immobile acquistato bensì nel comune d'ubicazione del medesimo. Di parere opposto, come chiarito, la Commissione, che indica che è sufficiente che il compratore del fabbricato dichiari di volerlo adibire a propria abitazione per poter godere dei benefici, fermo restando che nel momento in cui l'appartamento entra nella disponibilità del compratore, questi lo deve adibire realmente a propria abitazione.[/I] [/QUOTE]
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