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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 41971" data-attributes="member: 245"><p>La sentenza che stabilisce la NON revocabilità delle agevolazioni è contenuta qui: </p><p><em>Corte di Cassazione, Sez. trib., sent. 21 luglio 2000 (28 gennaio 2000), n. 9607, in G.T., 2001, 509; la stessa Corte nella sentenza n. 8784 del 28 giugno 2000 afferma che la richiesta di agevolazioni “una volta avanzata, si rende di per se stessa come non revocabile”.</em> (a meno che per cause di forza maggiore non riesci a mettere la residenza nei 18 mesi, ma non è il tuo caso)</p><p></p><p>Non c'è modo di revocare la prima richiesta di agevolazioni, però............</p><p>................in una nota del consiglio notarile è indicato che la fruizione delle agevolazioni puo ripetersi nel caso in cui il primo immobile derivi da donazione/successione (con agevolazione):</p><p></p><p><strong>2.4. Precedente acquisto agevolato derivante da successioni o donazioni ex</strong></p><p><strong>art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000 n. 342</strong></p><p></p><p>Il precedente acquisto agevolato per successione o donazione non è di ostacolo</p><p>al successivo acquisto agevolato per atto tra vivi, sempre che sussistano le condizioni</p><p>di cui alle lettere a), b) e c) della nota II-bis.</p><p>Lo afferma anche la circolare 7 maggio 2001 n. 44/E (13), che recita: “Appare</p><p>utile evidenziare che l’applicazione dell’agevolazione in argomento non preclude la</p><p>possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire</p><p>dei benefici previsti dall’art. 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima,</p><p>allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, per la</p><p>diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato”.</p><p></p><p><u>Concludendo:</u> a questo punto secondo me puoi usufruire delle agevolazioni.</p><p>In bocca al lupo. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/handshake.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":stretta_di_mano:" title="Stretta di mano :stretta_di_mano:" data-shortname=":stretta_di_mano:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 41971, member: 245"] La sentenza che stabilisce la NON revocabilità delle agevolazioni è contenuta qui: [I]Corte di Cassazione, Sez. trib., sent. 21 luglio 2000 (28 gennaio 2000), n. 9607, in G.T., 2001, 509; la stessa Corte nella sentenza n. 8784 del 28 giugno 2000 afferma che la richiesta di agevolazioni “una volta avanzata, si rende di per se stessa come non revocabile”.[/I] (a meno che per cause di forza maggiore non riesci a mettere la residenza nei 18 mesi, ma non è il tuo caso) Non c'è modo di revocare la prima richiesta di agevolazioni, però............ ................in una nota del consiglio notarile è indicato che la fruizione delle agevolazioni puo ripetersi nel caso in cui il primo immobile derivi da donazione/successione (con agevolazione): [B]2.4. Precedente acquisto agevolato derivante da successioni o donazioni ex art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000 n. 342[/B] Il precedente acquisto agevolato per successione o donazione non è di ostacolo al successivo acquisto agevolato per atto tra vivi, sempre che sussistano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) della nota II-bis. Lo afferma anche la circolare 7 maggio 2001 n. 44/E (13), che recita: “Appare utile evidenziare che l’applicazione dell’agevolazione in argomento non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall’art. 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato”. [U]Concludendo:[/U] a questo punto secondo me puoi usufruire delle agevolazioni. In bocca al lupo. :accordo: [/QUOTE]
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