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L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Addio al certificato di agibilità
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<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 550140" data-attributes="member: 245"><p><span style="font-size: 22px"><strong><strong>Addio al certificato di agibilità</strong></strong></span></p><p><em>I Comuni italiani dovranno seguire il nuovo iter della segnalazione certificata di agibilità</em></p><p></p><p>Grazie all'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e l'UPI si è raggiunta una <strong>tappa fondamentale relativamente all'attuazione dei decreti legislativi sulla Scia unica </strong>e sulla ricognizione dei procedimenti amministrativi (per approfondimenti: <a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/26062-scia-ecco-i-modelli-unici.asp" target="_blank">Scia: ecco i modelli unici</a>).</p><p>La semplificazione tramite l'introduzione di una sola modulistica "standard" valida per l'intero territorio nazionale riguarderà Scia, Cila ed anche <strong>l'agibilità</strong>. Per le Regioni c'è tempo fino al prossimo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica oppure apportarvi modifiche, ma, in ogni caso, <strong>l'adeguamento dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno.</strong></p><p></p><p>Per quanto riguarda il certificato di agibilità, questo verrà sostituito dalla <strong>segnalazione certificata per l'agibilità</strong>, come previsto dal d.lgs. n. 222/2016. La regolamentazione precedente imponeva che, dopo aver presentato la necessaria documentazione (impiantistica, strutturale e catastale), <strong>sull'agibilità dell'immobile dovesse pronunciarsi il Comune</strong> rilasciando un apposito attestato.</p><p>Il <strong>Comune avrebbe verificato la sussistenza</strong> delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti nonché la conformità dell'opera al progetto presentato.</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>La segnalazione certificata per l'agibilità</strong></span></p><p>A seguito delle novità introdotte dalla legge, <strong>sarà direttamente il professionista abilitato </strong>ad "autodichiarare" l'agibilità, la sussistenza delle condizioni e la conformità tramite un<strong> modulo standard </strong>che i Comuni italiani saranno tenuti ad adottare per rispondere agli scopi di<strong> accelerazione e semplificazione</strong> del menzionato decreto "Scia 2".</p><p></p><p>Tale soggetto potrà essere colui <strong>al quale è stato rilasciato il permesso </strong>di costruire o che ha presentato la Scia (società o persona fisica), oppure il<strong> direttore dei lavori</strong> (ingegnere, geometra o architetto) o comunque un professionista stato incaricato di verificare la sussistenza delle condizioni di agibilità dell'immobile.</p><p>La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere <strong>presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori</strong> e corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l'immobile. L'obbligato a presentare la segnalazione che non rispetta l'iter procedimentale <strong>rischia sanzioni amministrative tra i 77 a 464 euro.</strong></p><p>Nessun cambiamento per quanto riguarda le<strong> tipologie di intervento</strong> per cui è richiesta l'agibilità ossia le nuove costruzioni, gli interventi di ricostruzione o sopraelevazione (totali o parziali), quelli su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e sui consumi energetici legati all'edificio o agli impianti presenti.</p><p>La segnalazione potrà inoltre <strong>riguardare anche l'agibilità parziale</strong> degli edifici singoli, oppure parti della costruzione funzionalmente autonome oppure singole unità immobiliari</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>La documentazione</strong></span></p><p>Oltre <strong>all'attestazione e del direttore dei lavori </strong>o, in mancanza, del professionista abilitato che si occupa della sussistenza delle condizioni necessarie, la segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata anche dal <strong>certificato di collaudo statico</strong> il quale, tuttavia, potrà essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in caso di interventi minori</p><p>Ancora, sono tra l'altro necessari una <strong>dichiarazione dell'impresa installatrice</strong>, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente e una <strong>dichiarazione di conformità delle opere </strong>realizzate alla normativa vigente in materia di<strong> accessibilità e superamento delle barriere architettoniche</strong></p><p>Inoltre, andranno indicati gli <strong>estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale </strong>che vanno a sostituire la precedente richiesta di accatastamento dell'edificio.</p><p></p><p></p><p>Fonte: studiocataldi.it</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 550140, member: 245"] [SIZE=6][B][B]Addio al certificato di agibilità[/B][/B][/SIZE] [I]I Comuni italiani dovranno seguire il nuovo iter della segnalazione certificata di agibilità[/I] Grazie all'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e l'UPI si è raggiunta una [B]tappa fondamentale relativamente all'attuazione dei decreti legislativi sulla Scia unica [/B]e sulla ricognizione dei procedimenti amministrativi (per approfondimenti: [URL='http://www.studiocataldi.it/articoli/26062-scia-ecco-i-modelli-unici.asp']Scia: ecco i modelli unici[/URL]). La semplificazione tramite l'introduzione di una sola modulistica "standard" valida per l'intero territorio nazionale riguarderà Scia, Cila ed anche [B]l'agibilità[/B]. Per le Regioni c'è tempo fino al prossimo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica oppure apportarvi modifiche, ma, in ogni caso, [B]l'adeguamento dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno.[/B] Per quanto riguarda il certificato di agibilità, questo verrà sostituito dalla [B]segnalazione certificata per l'agibilità[/B], come previsto dal d.lgs. n. 222/2016. La regolamentazione precedente imponeva che, dopo aver presentato la necessaria documentazione (impiantistica, strutturale e catastale), [B]sull'agibilità dell'immobile dovesse pronunciarsi il Comune[/B] rilasciando un apposito attestato. Il [B]Comune avrebbe verificato la sussistenza[/B] delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti nonché la conformità dell'opera al progetto presentato. [SIZE=5][B]La segnalazione certificata per l'agibilità[/B][/SIZE] A seguito delle novità introdotte dalla legge, [B]sarà direttamente il professionista abilitato [/B]ad "autodichiarare" l'agibilità, la sussistenza delle condizioni e la conformità tramite un[B] modulo standard [/B]che i Comuni italiani saranno tenuti ad adottare per rispondere agli scopi di[B] accelerazione e semplificazione[/B] del menzionato decreto "Scia 2". Tale soggetto potrà essere colui [B]al quale è stato rilasciato il permesso [/B]di costruire o che ha presentato la Scia (società o persona fisica), oppure il[B] direttore dei lavori[/B] (ingegnere, geometra o architetto) o comunque un professionista stato incaricato di verificare la sussistenza delle condizioni di agibilità dell'immobile. La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere [B]presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori[/B] e corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l'immobile. L'obbligato a presentare la segnalazione che non rispetta l'iter procedimentale [B]rischia sanzioni amministrative tra i 77 a 464 euro.[/B] Nessun cambiamento per quanto riguarda le[B] tipologie di intervento[/B] per cui è richiesta l'agibilità ossia le nuove costruzioni, gli interventi di ricostruzione o sopraelevazione (totali o parziali), quelli su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e sui consumi energetici legati all'edificio o agli impianti presenti. La segnalazione potrà inoltre [B]riguardare anche l'agibilità parziale[/B] degli edifici singoli, oppure parti della costruzione funzionalmente autonome oppure singole unità immobiliari [SIZE=5][B]La documentazione[/B][/SIZE] Oltre [B]all'attestazione e del direttore dei lavori [/B]o, in mancanza, del professionista abilitato che si occupa della sussistenza delle condizioni necessarie, la segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata anche dal [B]certificato di collaudo statico[/B] il quale, tuttavia, potrà essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in caso di interventi minori Ancora, sono tra l'altro necessari una [B]dichiarazione dell'impresa installatrice[/B], che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente e una [B]dichiarazione di conformità delle opere [/B]realizzate alla normativa vigente in materia di[B] accessibilità e superamento delle barriere architettoniche[/B] Inoltre, andranno indicati gli [B]estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale [/B]che vanno a sostituire la precedente richiesta di accatastamento dell'edificio. Fonte: studiocataldi.it [/QUOTE]
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