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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 373854" data-attributes="member: 31598"><p>La sentenza di Cassazione n°75/2010 riportata da od1n0 è relativa ad un contratto ad uso diverso dall’abitativo, nato sotto la legge n°392/1978, ed è perfettamente logico che il giudice di legittimità abbia dichiarato illlegale il deposito cauzionale infruttifero, in quanto detti contratti cadono sotto la scure dell’art. 79 della legge medesima, ma abrogato, per le locazioni ad uso abitativo, dall’art. 14, comma 4 della legge di riforma n°431 del 1998.</p><p></p><p>Il deposito cauzionale matura sempre interessi legali per i contratti ad uso diverso, ai quali continuano ad applicarsi imperativamente i precetti contenuti nell’art. 11 della legge n°392/1978, argomento mai messo in discussione dalla dottrina e dalla giurisprudenza.</p><p></p><p>La questione in dibattito verte, invece, sulla derogabilità o meno dell’art. 11 della legge n°392/1978 nei contratti ad uso abitativo c.d. “liberi”. I risultati interpretativi raggiunti dalla dottrina non sono univoci né omogenei, anche se la maggior parte degli studiosi pare orientata nel senso di ritenere derogabile – stiamo sempre parlando di contratti a canone libero – non solo il regime della fruttuosità del deposito cauzionale, ma anche della determinazione della sua consistenza che si ritiene, oggi, ben potrebbe essere pattuita in misura superiore alle tre classiche mensilità di canone, senza, per questo, incorrere nella nullità prevista dai commi 1 e 4 (seconda parte) dell’art. 13 della legge n°431/1998. Dove l’art. 79 vieta “<em>qualsiasi vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge</em>” senza alcuna distinzione di sorta (divieto ad ampio raggio), l’art. 13 vieta solo le modifiche che portano “<em>ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito</em>” (divieto più limitato).</p><p></p><p>Una prima indicazione viene fornita dallo spirito stesso della nuova legge di riforma che ha dato alle parti contrattuali una maggiore autonomia contrattuale nella determinazione dell’entità del canone. Ora, se le parti possono determinare liberamente la misura dell’obbligazione principale del loro contratto (canone), non si capisce perché non possano, in linea con tale liberalizzazione, accordarsi su un aspetto accessorio del contratto stesso, quale, appunto, la disciplina relativa alla consistenza e alla fruttuosità o meno del deposito cauzionale, senza dimenticare, poi, che il conduttore potrebbe benissimo portare a garanzia una fideiussione per un importo perfino maggiore a tre mensilità di canone.</p><p></p><p>E’ stato, poi, osservato come l’eventuale tentativo di ricondurre la pattuizione di un deposito infruttifero ad una perdita pecuniaria in capo al conduttore e ad un incremento surrettizio del canone e alla conseguente previsione di nullità, di cui al’art. 13, comma 4 della legge 431/1998, è da ritenersi distonico rispetto al dettato letterale che si riferisce alla nullità della “<em>attribuzione al locatore di un canone superiore a quello contrattualmente stabilito</em>”. In buona sostanza, la norma richiamata sanziona di nullità i soli accordi relativi al “canone” difformi rispetto a quanto risulta dal contratto “<em>scritto e registrato</em>” (art. 13, co.1 della citata legge).</p><p></p><p>Ne consegue, pertanto, che, con riferimento alle sole locazioni ad uso abitativo a canone libero, instaurate successivamente all’entrata in vigore della legge n°431/1998, la disciplina del deposito cauzionale appare derogabile anche a favore del locatore, anche se su tale aspetto sarebbe necessario un chiarimento (che si fa attendere) da parte della Suprema Corte (ad oggi l’unica sentenza disponibile è quella del Tribunale di Modena citata da od1n0).</p><p></p><p>Di contro, per le locazioni ad uso abitativo convenzionate c’è poco da fare: il locatore deve uniformarsi ai contratti-tipo allegati al DM 30 dicembre 2002 che non stabiliscono limiti al deposito cauzionale (salvo limiti e disposizioni particolari imposte dalle convenzioni locali), ma dispongono che il deposito debba essere produttivo di interessi legali riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 373854, member: 31598"] La sentenza di Cassazione n°75/2010 riportata da od1n0 è relativa ad un contratto ad uso diverso dall’abitativo, nato sotto la legge n°392/1978, ed è perfettamente logico che il giudice di legittimità abbia dichiarato illlegale il deposito cauzionale infruttifero, in quanto detti contratti cadono sotto la scure dell’art. 79 della legge medesima, ma abrogato, per le locazioni ad uso abitativo, dall’art. 14, comma 4 della legge di riforma n°431 del 1998. Il deposito cauzionale matura sempre interessi legali per i contratti ad uso diverso, ai quali continuano ad applicarsi imperativamente i precetti contenuti nell’art. 11 della legge n°392/1978, argomento mai messo in discussione dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La questione in dibattito verte, invece, sulla derogabilità o meno dell’art. 11 della legge n°392/1978 nei contratti ad uso abitativo c.d. “liberi”. I risultati interpretativi raggiunti dalla dottrina non sono univoci né omogenei, anche se la maggior parte degli studiosi pare orientata nel senso di ritenere derogabile – stiamo sempre parlando di contratti a canone libero – non solo il regime della fruttuosità del deposito cauzionale, ma anche della determinazione della sua consistenza che si ritiene, oggi, ben potrebbe essere pattuita in misura superiore alle tre classiche mensilità di canone, senza, per questo, incorrere nella nullità prevista dai commi 1 e 4 (seconda parte) dell’art. 13 della legge n°431/1998. Dove l’art. 79 vieta “[I]qualsiasi vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge[/I]” senza alcuna distinzione di sorta (divieto ad ampio raggio), l’art. 13 vieta solo le modifiche che portano “[I]ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito[/I]” (divieto più limitato). Una prima indicazione viene fornita dallo spirito stesso della nuova legge di riforma che ha dato alle parti contrattuali una maggiore autonomia contrattuale nella determinazione dell’entità del canone. Ora, se le parti possono determinare liberamente la misura dell’obbligazione principale del loro contratto (canone), non si capisce perché non possano, in linea con tale liberalizzazione, accordarsi su un aspetto accessorio del contratto stesso, quale, appunto, la disciplina relativa alla consistenza e alla fruttuosità o meno del deposito cauzionale, senza dimenticare, poi, che il conduttore potrebbe benissimo portare a garanzia una fideiussione per un importo perfino maggiore a tre mensilità di canone. E’ stato, poi, osservato come l’eventuale tentativo di ricondurre la pattuizione di un deposito infruttifero ad una perdita pecuniaria in capo al conduttore e ad un incremento surrettizio del canone e alla conseguente previsione di nullità, di cui al’art. 13, comma 4 della legge 431/1998, è da ritenersi distonico rispetto al dettato letterale che si riferisce alla nullità della “[I]attribuzione al locatore di un canone superiore a quello contrattualmente stabilito[/I]”. In buona sostanza, la norma richiamata sanziona di nullità i soli accordi relativi al “canone” difformi rispetto a quanto risulta dal contratto “[I]scritto e registrato[/I]” (art. 13, co.1 della citata legge). Ne consegue, pertanto, che, con riferimento alle sole locazioni ad uso abitativo a canone libero, instaurate successivamente all’entrata in vigore della legge n°431/1998, la disciplina del deposito cauzionale appare derogabile anche a favore del locatore, anche se su tale aspetto sarebbe necessario un chiarimento (che si fa attendere) da parte della Suprema Corte (ad oggi l’unica sentenza disponibile è quella del Tribunale di Modena citata da od1n0). Di contro, per le locazioni ad uso abitativo convenzionate c’è poco da fare: il locatore deve uniformarsi ai contratti-tipo allegati al DM 30 dicembre 2002 che non stabiliscono limiti al deposito cauzionale (salvo limiti e disposizioni particolari imposte dalle convenzioni locali), ma dispongono che il deposito debba essere produttivo di interessi legali riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. [/QUOTE]
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