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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 167965" data-attributes="member: 31598"><p>E' possibile, in quanto trattasi di contratto abitativo che gode della più ampia autonomia contrattuale: la misura del canone, la durata e il recesso possono essere liberamente stabilite dalle parti. La durata ha senza dubbio rilevanza ai fini fiscali, nel senso che la locazione turistica superiore ai trenta giorni deve essere obbligatoriamente registrata, resta solo da valutare se a tale tipologia di contratti siano applicabili unicamente le norme dettate dal codice civile oppure anche, in via analogica, quelle dettate dalla legge 392/1978. In assenza di un espresso richiamo alla normativa applicabile da parte del legislatore, non può sostenersi una incompatibilità tra le locazioni turistiche e le norme residue della legge 431/1998 (che ha esplicitamente introdotto per la prima volta la nozione di locazione per finalità turistiche), vale a dire a quegli articoli di legge non abrogati dall'art.14 della legge stessa. E così non vi è motivo di escludere che possa trovare applicazione l'art. 4 di tale legge che impone al conduttore di dare comunicazione del recesso al locatore almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale, pur rimanendo facoltà delle parti di concordare tempi di recesso diversi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 167965, member: 31598"] E' possibile, in quanto trattasi di contratto abitativo che gode della più ampia autonomia contrattuale: la misura del canone, la durata e il recesso possono essere liberamente stabilite dalle parti. La durata ha senza dubbio rilevanza ai fini fiscali, nel senso che la locazione turistica superiore ai trenta giorni deve essere obbligatoriamente registrata, resta solo da valutare se a tale tipologia di contratti siano applicabili unicamente le norme dettate dal codice civile oppure anche, in via analogica, quelle dettate dalla legge 392/1978. In assenza di un espresso richiamo alla normativa applicabile da parte del legislatore, non può sostenersi una incompatibilità tra le locazioni turistiche e le norme residue della legge 431/1998 (che ha esplicitamente introdotto per la prima volta la nozione di locazione per finalità turistiche), vale a dire a quegli articoli di legge non abrogati dall'art.14 della legge stessa. E così non vi è motivo di escludere che possa trovare applicazione l'art. 4 di tale legge che impone al conduttore di dare comunicazione del recesso al locatore almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale, pur rimanendo facoltà delle parti di concordare tempi di recesso diversi. [/QUOTE]
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