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<blockquote data-quote="Manola 62" data-source="post: 168054" data-attributes="member: 35182"><p>Non ho idea se la tua Regione abbia legiferato in materia "Turismo" come nel Veneto ma da noi non sarebbe </p><p>possibile infatti la Legge Regione Veneto n. 33/2002 nella Sez. II _Strutture ricettive extralberghiere riporta in modo chiaro quali sono e disciplina tutto il comparto con la L. Regione Veneto n. 29/2007</p><p>L. n. 33/2007 art. 25 </p><p>Strutture ricettive extralberghiere:</p><p>a) gli esercizi di affittacamere; </p><p>b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione; </p><p>c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast; </p><p><strong>d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico</strong>; </p><p>e) le strutture ricettive - residence; </p><p>f) le attività ricettive in residenze rurali; </p><p>g) le case per ferie; </p><p>h) gli ostelli per la gioventù; </p><p>i) le foresterie per turisti; </p><p>l) le case religiose di ospitalità; </p><p>m) i centri soggiorno studi; </p><p>n) le residenze d'epoca extralberghiere; </p><p>o) i rifugi escursionistici; </p><p>p) i rifugi alpini. </p><p>(Requisiti Allegato F)</p><p></p><p>Sempre nello stesso art. 25:</p><p></p><p>5. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a <strong>sette giorni e non superiore a sei mesi</strong> consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall’allegato F, parte terza senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: </p><p>a) in forma imprenditoriale; </p><p>b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo; </p><p>c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta. </p><p>6. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all’allegato F, parte quarta arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a <strong>tre giorni e non superiore ai sei mesi.</strong> </p><p></p><p>Da quanto riportato si deduce che per poter essere considerato contratto turistico, lo stesso debba avere una durata non superiore a mesi 6 per Conduttore ma non parla di rinnovi quindi ritengo ci sia margine per redigerlo in modo corretto senza errori o sanzioni di sorta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manola 62, post: 168054, member: 35182"] Non ho idea se la tua Regione abbia legiferato in materia "Turismo" come nel Veneto ma da noi non sarebbe possibile infatti la Legge Regione Veneto n. 33/2002 nella Sez. II _Strutture ricettive extralberghiere riporta in modo chiaro quali sono e disciplina tutto il comparto con la L. Regione Veneto n. 29/2007 L. n. 33/2007 art. 25 Strutture ricettive extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere; b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione; c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast; [B]d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico[/B]; e) le strutture ricettive - residence; f) le attività ricettive in residenze rurali; g) le case per ferie; h) gli ostelli per la gioventù; i) le foresterie per turisti; l) le case religiose di ospitalità; m) i centri soggiorno studi; n) le residenze d'epoca extralberghiere; o) i rifugi escursionistici; p) i rifugi alpini. (Requisiti Allegato F) Sempre nello stesso art. 25: 5. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a [B]sette giorni e non superiore a sei mesi[/B] consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall’allegato F, parte terza senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo; c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta. 6. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all’allegato F, parte quarta arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a [B]tre giorni e non superiore ai sei mesi.[/B] Da quanto riportato si deduce che per poter essere considerato contratto turistico, lo stesso debba avere una durata non superiore a mesi 6 per Conduttore ma non parla di rinnovi quindi ritengo ci sia margine per redigerlo in modo corretto senza errori o sanzioni di sorta [/QUOTE]
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