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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Agenzia immobiliare pubblicizza vendita studio mq 80,dopo rogito acquirente con tecnico rileva mq 55 reali
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<blockquote data-quote="chireca73" data-source="post: 743997" data-attributes="member: 84146"><p>a maggior ragione un professionista iscritto all'albo con responsabiita professionale</p><p></p><p>Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4009/2019 del 21.2.2019 conferma la responsabilità dell’agente immobiliare</p><p></p><p>Il Tribunale adito, accogliendo le domande dell’acquirente, ha affermato il seguente principio: “il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità può essere fatta valere dall’acquirente chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, ”.</p><p></p><p>Il Tribunale ha infatti accertato che tali anomalie erano “facilmente rilevabili” dall’agente e pertanto non aver informato il proprio cliente, anzi rassicurandolo sui dati dell’immobile, “costituisce grave inadempimento alle obbligazioni assunte ”.</p><p></p><p>La decisione del Tribunale è pienamente condivisibile per una serie di importanti considerazioni:</p><p></p><p>Significativamente lo stesso art. 17 del cod. deont. dei mediatori prevede “L’associato Fiaip è tenuto a valutare con la massima attenzione l’incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l’affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regola e della diligenza professionale” .</p><p></p><p>Parimenti la Legge n. 39 del 1989 definisce i contorni dell’attività che il mediatore si obbliga a compiere, essendo, per la veste professionale riconosciuta normativamente, abilitato a svolgere attività complementare e necessaria per la conclusione dell’affare. E’ dunque gravato da un obbligo di corretta informazione; tale incombente si sostanzia nell’obbligo di comunicare tutte le circostanze a lui note, nonché quelle conoscibili con la specifica diligenza professionale.</p><p></p><p>In tale solco interpretativo si allinea la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale è configurabile una responsabilità del professionista in caso di omesse informazioni o informazioni errate su di un profilo essenziale dell’affare, “responsabilità fondata sul dovere di correttezza e sulla tutela dell’affidamento della controparte quanto alla fondatezza e veridicità delle affermazioni del mediatore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="chireca73, post: 743997, member: 84146"] a maggior ragione un professionista iscritto all'albo con responsabiita professionale Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4009/2019 del 21.2.2019 conferma la responsabilità dell’agente immobiliare Il Tribunale adito, accogliendo le domande dell’acquirente, ha affermato il seguente principio: “il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità può essere fatta valere dall’acquirente chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, ”. Il Tribunale ha infatti accertato che tali anomalie erano “facilmente rilevabili” dall’agente e pertanto non aver informato il proprio cliente, anzi rassicurandolo sui dati dell’immobile, “costituisce grave inadempimento alle obbligazioni assunte ”. La decisione del Tribunale è pienamente condivisibile per una serie di importanti considerazioni: Significativamente lo stesso art. 17 del cod. deont. dei mediatori prevede “L’associato Fiaip è tenuto a valutare con la massima attenzione l’incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l’affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regola e della diligenza professionale” . Parimenti la Legge n. 39 del 1989 definisce i contorni dell’attività che il mediatore si obbliga a compiere, essendo, per la veste professionale riconosciuta normativamente, abilitato a svolgere attività complementare e necessaria per la conclusione dell’affare. E’ dunque gravato da un obbligo di corretta informazione; tale incombente si sostanzia nell’obbligo di comunicare tutte le circostanze a lui note, nonché quelle conoscibili con la specifica diligenza professionale. In tale solco interpretativo si allinea la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale è configurabile una responsabilità del professionista in caso di omesse informazioni o informazioni errate su di un profilo essenziale dell’affare, “responsabilità fondata sul dovere di correttezza e sulla tutela dell’affidamento della controparte quanto alla fondatezza e veridicità delle affermazioni del mediatore. [/QUOTE]
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