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Agenzia Immobiliare trattativa scorretta e ingannevole
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<blockquote data-quote="happylight04" data-source="post: 539116" data-attributes="member: 71533"><p>Buongiorno PyerSilvio,</p><p></p><p>ritirare la vendita di un appartamento per agevolare/indirizzare la vendita verso un'altro soggetto <span style="font-size: 22px"><span style="color: #ff0000"><strong>dichiarando ripetutamente il falso</strong></span></span> ovvero: "i venditori hanno deciso di non vendere più appartamento per motivi affettivi e l'appartamento non è più in vendita per nessuno" a mio avviso è sanzionabile dall'articolo 1746 del Codice Civile, glielo riporto sotto:</p><p></p><p><strong>ARTICOLO 1746 </strong></p><p><strong>Obblighi dell'agente</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. </strong></p><p></p><p>Siamo in presenza di piena mancanza di lealtà e buona fede con il solo intento di ingannare l'acquirente con una trattativa scorretta e che di fronte alla legge andrebbe sanzionata rendendo invalida la trattativa. </p><p></p><p>Grazie, cordiali saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="happylight04, post: 539116, member: 71533"] Buongiorno PyerSilvio, ritirare la vendita di un appartamento per agevolare/indirizzare la vendita verso un'altro soggetto [SIZE=6][COLOR=#ff0000][B]dichiarando ripetutamente il falso[/B][/COLOR][/SIZE] ovvero: "i venditori hanno deciso di non vendere più appartamento per motivi affettivi e l'appartamento non è più in vendita per nessuno" a mio avviso è sanzionabile dall'articolo 1746 del Codice Civile, glielo riporto sotto: [B]ARTICOLO 1746 Obblighi dell'agente Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. [/B] Siamo in presenza di piena mancanza di lealtà e buona fede con il solo intento di ingannare l'acquirente con una trattativa scorretta e che di fronte alla legge andrebbe sanzionata rendendo invalida la trattativa. Grazie, cordiali saluti [/QUOTE]
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