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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 610103" data-attributes="member: 245"><p>La conformità catastale l'hai dichiarata in atto e non te ne sei accorto, probabilmente è meglio parlare meno e stare più attenti <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><strong><em><u>LA NORMA</u></em></strong></li> </ol><p>L’art. 19 comma 14 del <strong><em>D.L. 31 maggio 2010 n. 78</em></strong>, convertito in legge con <strong><em>legge 30 luglio 2010 n. 122</em></strong><a href="http://www.notairizzitrentin.it/archives/679/la-normativa-in-materia-di-conformita-dei-dati-catastali-d-l-782010#_ftn1" target="_blank">[1]</a> così dispone:</p><p></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><strong>All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma: “1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, </strong><em>ad esclusione dei diritti reali di garanzia,</em><strong> devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, </strong><em>sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale</em><strong>.<a href="http://www.notairizzitrentin.it/archives/679/la-normativa-in-materia-di-conformita-dei-dati-catastali-d-l-782010#_ftn2" target="_blank">[2]</a></strong></li> </ol><p><strong>Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.</strong></p><p></p><p>Per effetto del successivo comma 16 del medesimo art. 19 la disposizione sopra riportata si applica a decorrere <strong><em>dal 1° luglio 2010</em></strong>.</p><p></p><p>La conformità urbanistica è obbligatoria solo in alcune regioni/città, nella tua evidentemente non lo è ancora. Il fatto che non sia obbligatoria non significa che non la si possa comunque fare..</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 610103, member: 245"] La conformità catastale l'hai dichiarata in atto e non te ne sei accorto, probabilmente è meglio parlare meno e stare più attenti ;) [LIST=1] [*][B][I][U]LA NORMA[/U][/I][/B] [/LIST] L’art. 19 comma 14 del [B][I]D.L. 31 maggio 2010 n. 78[/I][/B], convertito in legge con [B][I]legge 30 luglio 2010 n. 122[/I][/B][URL='http://www.notairizzitrentin.it/archives/679/la-normativa-in-materia-di-conformita-dei-dati-catastali-d-l-782010#_ftn1'][1][/URL] così dispone: [LIST=1] [*][B]All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma: “1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, [/B][I]ad esclusione dei diritti reali di garanzia,[/I][B] devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, [/B][I]sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale[/I][B].[URL='http://www.notairizzitrentin.it/archives/679/la-normativa-in-materia-di-conformita-dei-dati-catastali-d-l-782010#_ftn2'][2][/URL][/B] [/LIST] [B]Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.[/B] Per effetto del successivo comma 16 del medesimo art. 19 la disposizione sopra riportata si applica a decorrere [B][I]dal 1° luglio 2010[/I][/B]. La conformità urbanistica è obbligatoria solo in alcune regioni/città, nella tua evidentemente non lo è ancora. Il fatto che non sia obbligatoria non significa che non la si possa comunque fare.. [/QUOTE]
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