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<blockquote data-quote="Abakab" data-source="post: 280657"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #424242">Nel caso di cessione e </span></span></span><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #1c1c1c"><span style="font-size: 12px">vendita della prima casa</span></span></span></strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #424242"> anticipata, ossia trascorsi i 5 anni con </span></span></span><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #1c1c1c"><span style="font-size: 12px">acquisto di altra nuova prima casa</span></span></span></strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #424242"> sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #424242"><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/670f390042c33b959c74dedfdd8c08cd/Circolare+n.+31E+del+7+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=670f390042c33b959c74dedfdd8c08cd" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/670f390042c33b959c74dedfdd8c08cd/Circolare+n.+31E+del+7+giugno+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=670f390042c33b959c74dedfdd8c08cd</a></span></span></span></p></blockquote><p></p>
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