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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Agevolazioni prima casa in caso di trasferimento all'estero
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Testo
<blockquote data-quote="Kurt" data-source="post: 280882" data-attributes="member: 49317"><p>in realtà ci sono alcuni punti che seppure siano correttamenbte riportati nelle risposte necessitano di approfondimenti e presuppongono alcuni aspetti non indicati nella domanda e pertanto non trattati nella risposta.</p><p>Riguardo la Circolare</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">Dal punto di vista giuridico gli ordini e le disposizioni contenute nella circolare hanno validità limitata all'ordinamento interno dell'organizzazione e non trovano, quindi, applicazione nei confronti degli estranei che si rapportano con essa.</li> <li data-xf-list-type="ul">La giurisprudenza ritiene che: "La pubblica amministrazione può in via generale discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare, motivando adeguatamente tale scelta sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse" (Sez. V, Sent. 20 agosto 2001, n. 4466 - Consiglio di Stato).</li> <li data-xf-list-type="ul">la frase ripostata dai due attenti iscritti è espunta dalla circolare 31/E 7/6/2010 che interpreta l'ordinanza 46/2009 della Corte Costituzionale che trattava altra fattispecie. Quindi essendo interpretativa estensiva e non basata su specifica fattispecie regolata dalla Corte Costituzionale è abbastanza debole;</li> <li data-xf-list-type="ul">Apre a possibile elusione tributaria, ergo in aula vi è poi l'inversione dell'onere della prova. Mi spiego meglio. Vado all'estero e vendo la casa che ha usufruito delle agevolazioni. All'estero compro una casa in una Nazione dove non ci sono le imposte di registro ecc. e conseguenti agevolazioni. Quando rientro, visto che la norma sull'imposta di registro si applica solo in ambito italiano, posso dichiarare tranquillamente di non essere proprietario ecc. di casa sul territorio italiano che abbia usufruito delle agevolazioni, ergo riottenere una seconda volta i benefici di legge, seppure sia proprietario di una casa all'estero. Con la posizione dell'Italia è molto semplice fare operazioni del genere.</li> <li data-xf-list-type="ul">Non è coerente con il DPR 131/86 che, riguardo il luogo ove è sito l'immobile stabilisce che: "l'immobile deve essere situato nel comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, <u>se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano</u>";<br /> 3) l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune: l'acquirente non può risultare titolare " ... esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare";<br /> 4) nel godimento dell'agevolazione: <u>l'acquirente non può essere titolare " ... neppure per quote</u>, anche in regime di comunione legale <u>su tutto il territorio nazionale</u> di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ..." o, in generale, con le agevolazioni "prima casa" che si sono succedute negli anni.<br /> <u>La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza (punto 2) e le dichiarazioni di non possidenza (punto 3) devono essere rese in atto</u>.<br /> In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma agevolativa in commento, il regime di favore si applica alla generalità dei soggetti, indipendentemente dalla loro nazionalità.<br /> Tale conclusione trae fondamento dall'articolo 2 del Testo Unico Registro il quale, nell'individuare gli atti soggetti a registrazione, non distingue tra cittadini italiani e non italiani.</li> <li data-xf-list-type="ul">E' discriminante (ergo impugnabile) in quanto in assenza di normativa decide che solo i paesi EU che collaborano possono dare diritto all'agevolazione dimenticando che ci sono paesi extra eu che collaborano (vedi black e wwhite list)</li> </ul><p>Per quanto riguarda la sua applicazione:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">Il trasferimento deve avvenire in un paese che dia collaborazione amministrativa (norma che a fronte della nuova imposizione sugli immobili esteri potrebbe non avere senso ma che comunque esiste ancora) senza però che la circolare indichi quale sia la collaborazione amministrativa richiesta (collaborazione totale? con richiesta di un magistrato? con richiesta di un magistrato in ambito di reati considerati tali dalla Nazione ospitante?) Inoltre, bisognerebbe sapere che Nazione è e che convenzioni ha stipulato con l'Italia. Ogni Nazione ha uno specifico trattato integrato da numerosi atti che consentono di applicare la normativa solo dopo un'attenta analisi. P.es. Il Regno Unito collabora in certi ambiti ma la città di Westmister non sempre;</li> <li data-xf-list-type="ul">Il trasferimento deve avvenire con iscrizione del soggetto all'AIRE (Associazione Italiani Residenti All'Estero) e il soggetto deve essere effettivamente residente in quel Paese. Tenere in considerazione la diversa normativa vigente in Italia e in altre Nazioni dove esistono fattispecie non previste dal nostro ordinamento e viceversa;</li> <li data-xf-list-type="ul">Il trasferimento deve essere fatto coerentemente sia dal punto di vista fisico sia da quello fiscale. In caso contrario vi sono possibili contestazioni e inversioni di oneri della prova;</li> </ul><p>Esempi di contenzioso aperti dall'AE in materia di trasferimenti all'estero sono innumerevoli e anche se seguiti da veri e propri luminari hanno sempre comportato (per chiudere le pendenze) transazioni a carico del contribuente a cui aggiungere i costi di causa (consulenti ecc.)</p><p> </p><p>Sulla base di questi elementi, ancorchè in presenza della circolare menzionata, ho ritenuto necessario considerare le sole Leggi vigenti in materia e applicare il principio della prudenza.</p><p> </p><p>Esiste però la possibilità di interpello (come quello che ha fatto dare la risposta di cui alla circolare menzionata) in cui descrivendo la fattispecie si riporti se, in ragione della circolare e dei trattati tra l'italia e la Nazione in cui andrà a risiedere, si può applicare quanto già emanato.</p><p>In caso ci ripensino non avrebbe le sanzioni.</p><p> </p><p>kurt</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kurt, post: 280882, member: 49317"] in realtà ci sono alcuni punti che seppure siano correttamenbte riportati nelle risposte necessitano di approfondimenti e presuppongono alcuni aspetti non indicati nella domanda e pertanto non trattati nella risposta. Riguardo la Circolare [LIST] [*]Dal punto di vista giuridico gli ordini e le disposizioni contenute nella circolare hanno validità limitata all'ordinamento interno dell'organizzazione e non trovano, quindi, applicazione nei confronti degli estranei che si rapportano con essa. [*]La giurisprudenza ritiene che: "La pubblica amministrazione può in via generale discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare, motivando adeguatamente tale scelta sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse" (Sez. V, Sent. 20 agosto 2001, n. 4466 - Consiglio di Stato). [*]la frase ripostata dai due attenti iscritti è espunta dalla circolare 31/E 7/6/2010 che interpreta l'ordinanza 46/2009 della Corte Costituzionale che trattava altra fattispecie. Quindi essendo interpretativa estensiva e non basata su specifica fattispecie regolata dalla Corte Costituzionale è abbastanza debole; [*]Apre a possibile elusione tributaria, ergo in aula vi è poi l'inversione dell'onere della prova. Mi spiego meglio. Vado all'estero e vendo la casa che ha usufruito delle agevolazioni. All'estero compro una casa in una Nazione dove non ci sono le imposte di registro ecc. e conseguenti agevolazioni. Quando rientro, visto che la norma sull'imposta di registro si applica solo in ambito italiano, posso dichiarare tranquillamente di non essere proprietario ecc. di casa sul territorio italiano che abbia usufruito delle agevolazioni, ergo riottenere una seconda volta i benefici di legge, seppure sia proprietario di una casa all'estero. Con la posizione dell'Italia è molto semplice fare operazioni del genere. [*]Non è coerente con il DPR 131/86 che, riguardo il luogo ove è sito l'immobile stabilisce che: "l'immobile deve essere situato nel comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, [U]se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano[/U]"; 3) l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune: l'acquirente non può risultare titolare " ... esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare"; 4) nel godimento dell'agevolazione: [U]l'acquirente non può essere titolare " ... neppure per quote[/U], anche in regime di comunione legale [U]su tutto il territorio nazionale[/U] di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ..." o, in generale, con le agevolazioni "prima casa" che si sono succedute negli anni. [U]La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza (punto 2) e le dichiarazioni di non possidenza (punto 3) devono essere rese in atto[/U]. In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma agevolativa in commento, il regime di favore si applica alla generalità dei soggetti, indipendentemente dalla loro nazionalità. Tale conclusione trae fondamento dall'articolo 2 del Testo Unico Registro il quale, nell'individuare gli atti soggetti a registrazione, non distingue tra cittadini italiani e non italiani. [*]E' discriminante (ergo impugnabile) in quanto in assenza di normativa decide che solo i paesi EU che collaborano possono dare diritto all'agevolazione dimenticando che ci sono paesi extra eu che collaborano (vedi black e wwhite list) [/LIST] Per quanto riguarda la sua applicazione: [LIST] [*]Il trasferimento deve avvenire in un paese che dia collaborazione amministrativa (norma che a fronte della nuova imposizione sugli immobili esteri potrebbe non avere senso ma che comunque esiste ancora) senza però che la circolare indichi quale sia la collaborazione amministrativa richiesta (collaborazione totale? con richiesta di un magistrato? con richiesta di un magistrato in ambito di reati considerati tali dalla Nazione ospitante?) Inoltre, bisognerebbe sapere che Nazione è e che convenzioni ha stipulato con l'Italia. Ogni Nazione ha uno specifico trattato integrato da numerosi atti che consentono di applicare la normativa solo dopo un'attenta analisi. P.es. Il Regno Unito collabora in certi ambiti ma la città di Westmister non sempre; [*]Il trasferimento deve avvenire con iscrizione del soggetto all'AIRE (Associazione Italiani Residenti All'Estero) e il soggetto deve essere effettivamente residente in quel Paese. Tenere in considerazione la diversa normativa vigente in Italia e in altre Nazioni dove esistono fattispecie non previste dal nostro ordinamento e viceversa; [*]Il trasferimento deve essere fatto coerentemente sia dal punto di vista fisico sia da quello fiscale. In caso contrario vi sono possibili contestazioni e inversioni di oneri della prova; [/LIST] Esempi di contenzioso aperti dall'AE in materia di trasferimenti all'estero sono innumerevoli e anche se seguiti da veri e propri luminari hanno sempre comportato (per chiudere le pendenze) transazioni a carico del contribuente a cui aggiungere i costi di causa (consulenti ecc.) Sulla base di questi elementi, ancorchè in presenza della circolare menzionata, ho ritenuto necessario considerare le sole Leggi vigenti in materia e applicare il principio della prudenza. Esiste però la possibilità di interpello (come quello che ha fatto dare la risposta di cui alla circolare menzionata) in cui descrivendo la fattispecie si riporti se, in ragione della circolare e dei trattati tra l'italia e la Nazione in cui andrà a risiedere, si può applicare quanto già emanato. In caso ci ripensino non avrebbe le sanzioni. kurt [/QUOTE]
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