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Testo
<blockquote data-quote="Agenzia Castello" data-source="post: 638656" data-attributes="member: 44427"><p>Il notaio non è tenuto a verificare l'urbanistica.</p><p></p><p></p><p>Dipende come è questo muretto, noi abbiamo venduto case con muri leggermente spostati (difficile rilevarli sulla planimetria in scala 1:200 di parecchi anni fa) o porte spostate, non variava i vani ne andava ad incidere sui rapporti aeroilluminanti pertanto non è stato necessario fare nessuna pratica:</p><p></p><p></p><p>L’obbligo della dichiarazione di <strong>variazione in catasto</strong> sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo <strong>stato</strong>, la <strong>consistenza</strong>, l’attribuzione della <strong>categoria</strong> e della <strong>classe</strong>, a seguito di interventi edilizi di <strong>ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni,</strong> cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, <strong>cambio di destinazione d’uso</strong>, etc.......non assumono quindi rilievo la variazione dei <strong>toponimi</strong>, dei <strong>nomi dei confinanti</strong> e di ogni altro elemento, anche di carattere grafico-convenzionale, <strong>non influente sulla corretta determinazione della rendita</strong>.</p><p></p><p>...non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. Comportano, invece, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l’effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Agenzia Castello, post: 638656, member: 44427"] Il notaio non è tenuto a verificare l'urbanistica. Dipende come è questo muretto, noi abbiamo venduto case con muri leggermente spostati (difficile rilevarli sulla planimetria in scala 1:200 di parecchi anni fa) o porte spostate, non variava i vani ne andava ad incidere sui rapporti aeroilluminanti pertanto non è stato necessario fare nessuna pratica: L’obbligo della dichiarazione di [B]variazione in catasto[/B] sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo [B]stato[/B], la [B]consistenza[/B], l’attribuzione della [B]categoria[/B] e della [B]classe[/B], a seguito di interventi edilizi di [B]ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni,[/B] cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, [B]cambio di destinazione d’uso[/B], etc.......non assumono quindi rilievo la variazione dei [B]toponimi[/B], dei [B]nomi dei confinanti[/B] e di ogni altro elemento, anche di carattere grafico-convenzionale, [B]non influente sulla corretta determinazione della rendita[/B]. ...non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. Comportano, invece, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l’effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze. [/QUOTE]
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