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Alcuni chiarimenti sulla differenza tra proposta d' acquisto e preliminare ( compromesso)
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Testo
<blockquote data-quote="francesca63" data-source="post: 671561" data-attributes="member: 72232"><p>Fai un po’ di confusione , ti spiego.</p><p>La proposta è un atto unilaterale, che vincola solo il proponente fino alla data indicata.</p><p>La proposta accettata, la cui accettazione sia stata comunicata al proponente entro il termine previsto, diventa un vero e proprio contratto preliminare ( comunemente ed erroneamente definito “compromesso”).</p><p>Una volta concluso il contratto, cioè accettata la proposta ( e comunicata l’accettazione), vale quanto si è concordato.</p><p>Non si possono più aggiungere clausole, se non di comune accordo tra le parti.</p><p>Nessuna modifica unilaterale è possibile.</p><p>Normalmente, specie quando passano mesi tra proposta e rogito, si usa riscrivere un contratto preliminare, con le stesse clausole della proposta accettata, perché si prevede un ulteriore versamento, ad integrazione della caparra iniziale, e la firma di un “nuovo” contratto contiene anche la quietanza della nuova somma versata.</p><p>Oppure se in proposta c’è una condizione sospensiva per il mutuo, una volta avuto l’ok si firma il “nuovo” contratto, identico per tutto il resto ma senza più condizione, dato che si sarà avverata e non serve più.</p><p>Ma non è indispensabile firmare questo nuovo preliminare, soprattutto se non c’è necessità di modifiche .</p><p>In definitiva, la proposta accettata è un contratto preliminare perfettamente valido, sufficiente per la tutela dei propri diritti .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesca63, post: 671561, member: 72232"] Fai un po’ di confusione , ti spiego. La proposta è un atto unilaterale, che vincola solo il proponente fino alla data indicata. La proposta accettata, la cui accettazione sia stata comunicata al proponente entro il termine previsto, diventa un vero e proprio contratto preliminare ( comunemente ed erroneamente definito “compromesso”). Una volta concluso il contratto, cioè accettata la proposta ( e comunicata l’accettazione), vale quanto si è concordato. Non si possono più aggiungere clausole, se non di comune accordo tra le parti. Nessuna modifica unilaterale è possibile. Normalmente, specie quando passano mesi tra proposta e rogito, si usa riscrivere un contratto preliminare, con le stesse clausole della proposta accettata, perché si prevede un ulteriore versamento, ad integrazione della caparra iniziale, e la firma di un “nuovo” contratto contiene anche la quietanza della nuova somma versata. Oppure se in proposta c’è una condizione sospensiva per il mutuo, una volta avuto l’ok si firma il “nuovo” contratto, identico per tutto il resto ma senza più condizione, dato che si sarà avverata e non serve più. Ma non è indispensabile firmare questo nuovo preliminare, soprattutto se non c’è necessità di modifiche . In definitiva, la proposta accettata è un contratto preliminare perfettamente valido, sufficiente per la tutela dei propri diritti . [/QUOTE]
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