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Testo
<blockquote data-quote="schottky" data-source="post: 755950" data-attributes="member: 80674"><p>Grazie MauroScherlin per il tuo contributo.</p><p>Sì, anche il vecchio atto in mio possesso esplicita chiaramente che trattasi di: "<em>fabbricato rurale</em>" e si trova a tutti gli effetti in una posizione particolarmente isolata da tutto il resto. Conseguentemente, come dici tu, non era necessario alcun titolo.</p><p></p><p>In merito al R.D. 27/7/1934 n. 1265 é vero che è il testo unico delle leggi sanitarie, ma è intimamente legato all'abitabilità/agibilità tramite i suoi seguenti tre articoli:</p><p></p><p><strong><em>Art.220</em></strong></p><p>I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.</p><p></p><p><strong><em>Art.221</em></strong></p><p>Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità (vedi anche art.4 D.M. 5-7-1975. Ai sensi del D.P.R.425/94 il presente comma è abrogato limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità, a partire dal 29-12-1994).</p><p>Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila (la misura dell' ammenda è stata successivamente aggiornata).</p><p></p><p><strong><em>Art.222</em></strong></p><p>Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="schottky, post: 755950, member: 80674"] Grazie MauroScherlin per il tuo contributo. Sì, anche il vecchio atto in mio possesso esplicita chiaramente che trattasi di: "[I]fabbricato rurale[/I]" e si trova a tutti gli effetti in una posizione particolarmente isolata da tutto il resto. Conseguentemente, come dici tu, non era necessario alcun titolo. In merito al R.D. 27/7/1934 n. 1265 é vero che è il testo unico delle leggi sanitarie, ma è intimamente legato all'abitabilità/agibilità tramite i suoi seguenti tre articoli: [B][I]Art.220[/I][/B] I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia. [B][I]Art.221[/I][/B] Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità (vedi anche art.4 D.M. 5-7-1975. Ai sensi del D.P.R.425/94 il presente comma è abrogato limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità, a partire dal 29-12-1994). Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila (la misura dell' ammenda è stata successivamente aggiornata). [B][I]Art.222[/I][/B] Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero. [/QUOTE]
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